Legge Ordinaria n. 1087 del 01/11/1957 (Pubblicata nella G.U. del 26 novembre 1957)
Utilizzo di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America, stipulato il 30 ottobre 1956 e completato da successivi scambi di Note, per agevolare il finanziamento dei crediti a medio e lungo termine a favore delle industrie esportatrici italiane.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  valere sulle disponibilita' dei prestiti fatti dal Governo degli
Stati  Uniti d'America al Governo italiano, ai sensi della lettera d)
dell'art.  2 dell'Accordo sui prodotti agricoli, stipulato in data 30
ottobre  1956 completato da successivi scambi di Note, e' autorizzato
il prelevamento di somme fino all'ammontare di milioni 6.875 di lire,
da  destinarsi ai finanziamenti dei crediti a medio e lungo termine a
favore delle industrie esportatrici italiane, previsti dall'art. 20 e
successivi della legge 22 dicembre 1953, n. 955.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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