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Legge Ordinaria n. 1143 del 28/11/1957 (Pubblicata nella G.U. del 9 dicembre 1957)
Proroga dei termini per i ricorsi e ricostituzione della Commissione centrale unica in materia di benefici ai combattenti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I termini previsti dall'art. 4 della legge 23 febbraio 1952, n. 93,
per  la  presentazione  dei  ricorsi  al Ministero della difesa, sono
prorogati  fino al 180° giorno successivo all'entrata in vigore della
presente legge.
  Entro  detto  termine  il  Ministro per la difesa nominera', a tale
scopo,  una  Commissione centrale unica per tutte le Forze armate, la
quale  dovra'  ultimare  i suoi lavori entro il periodo massimo di un
anno dalla sua Costituzione.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 novembre 1957

                               GRONCHI

                                              ZOLI - TAVIANI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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