Legge Ordinaria n. 18 del 05/02/1957 (Pubblicata nella G.U. del 18 febbraio 1957)
Modifiche dei termini nei procedimenti amministrativi per l'attuazione delle disposizioni in materia di previdenza sociale e per i relativi ricorsi all'autorità giudiziaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art. 98 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e' cosi'
modificato:
  "Il   termine   per  ricorrere  in  via  amministrativa,  ai  sensi
dell'articolo  precedente, e' di novanta giorni - a pena di decadenza
-  dalla  comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e
la   conseguente  decisione  deve  essere  pronunciata  dagli  organi
competenti entro i novanta giorni successivi alla data del ricorso.
  Trascorso  tale  ultimo  termine  senza  che la decisione sia stata
pronunciata,   l'interessato   ha   facolta'   di  adire  l'autorita'
giudiziaria  ai  sensi  degli  articoli  459 e seguenti del Codice di
procedura civile".
 

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