Legge Ordinaria n. 235 del 03/04/1957 (Pubblicata nella G.U. del 27 aprile 1957)
Prelievo di parte del cadavere a scopo di trapianto terapeutico.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  consentito  il  prelievo  di  parti  del  cadavere  a  scopo di
trapianto terapeutico se il soggetto ne abbia dato autorizzazione.
  In  mancanza  di disposizioni dirette della persona, il prelievo e'
consentito  qualora non vi sia opposizione da parte del coniuge o dei
parenti entro il secondo grado.
  Il   prelievo   puo'   essere   effettuato  anche  in  deroga  alle
disposizioni   vigenti,  relative  al  periodo  di  osservazione  del
cadavere,  contenute  nel regolamento di polizia mortuaria, approvato
con  regio  decreto  21 dicembre 1942, n. 1880, previo l'accertamento
della realta' della morte.
  Per  le  modalita'  del  prelievo, l'uso delle parti del cadavere a
scopo  terapeutico  ed il preventivo accertamento della realta' della
morte, si osservano le norme di cui agli articoli seguenti.
 

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