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Legge Ordinaria n. 278 del 17/04/1957 (Pubblicata nella G.U. del 8 maggio 1957)
Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'amministrazione  separata  dei  beni  di  proprieta' collettiva
della  generalita'  dei  cittadini abitanti nel territorio frazionale
provvede  un Comitato di cinque membri eletti nel proprio seno, dalla
generalita'  dei cittadini residenti nella frazione ed iscritti nelle
liste elettorali.
  Il Comitato dura in carica quattro anni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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