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Legge Ordinaria n. 307 del 12/05/1957 (Pubblicata nella G.U. del 15 maggio 1957)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per la distillazione del vino.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge  16 marzo 1957, n. 69,
concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie
per la distillazione del vino, con le seguenti modificazioni:

  All'art. 1:
    alle   parole:   dalla,   distillazione  di  vini  genuini,  sono
sostituite  le  parole:  dalla  distillazione di vini denunciati come
genuini;
    alle  parole:  acescenti  o  alterati,  tali  riconosciuti,  sono
sostituite le parole: acescenti o alterati, e tali riconosciuti;
    dopo  le parole: nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, sono aggiunte
le  parole: ed estensivamente alla produzione posteriore al 30 aprile
e fino al 31 agosto 1957;
    in fine, e' aggiunto il seguente comma:

    L'Amministrazione   finanziaria,  d'intesa  con  gli  uffici  dei
Ministeri   dell'agricoltura,   e   dell'industria,   provvedera'   a
garantire,  con particolari controlli, la genuinita' dei vini ammessi
alla distillazione agevolata.
  L'art. 3 e' soppresso.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 maggio 1957

                               GRONCHI

                                                  SEGNI - ANDREOTTI -
                                                          ZOLI MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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