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Legge Ordinaria n. 43 del 08/02/1957 (Pubblicata nella G.U. del 11 marzo 1957)
Concessione di un assegno una tantum ai titolari di pensioni liquidate a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, con decorrenza anteriore al 1 febbraio 1945.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Ai  titolari di pensioni del Fondo di previdenza per gli addetti ai
pubblici  servizi di trasporto, liquidate con decorrenza anteriore al
1  febbraio 1945 ed ai loro superstiti e' concesso in occasione delle
feste  natalizie,  un  assegna  una  tantum  pari  ad  un  dodicesimo
dell'importo  annuo  della pensione liquidata a norma del regolamento
approvato  con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive
modificazioni, comprensiva dell'assegno integrativo di cui all'art. 4
della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.
  L'onere  relativo alla concessione dell'assegno predetto e' posto a
carico  del  Fondo di integrazione istituito con l'art. 1 del decreto
legislativo 16 settembre 1947, n. 1083.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 febbraio 1957

                               GRONCHI

                                                   SEGNI - ANGELINI -
                                                   VIGORELLI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

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