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Legge Ordinaria n. 43 del 08/02/1957 (Pubblicata nella G.U. del 11 marzo 1957)
Concessione di un assegno una tantum ai titolari di pensioni liquidate a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, con decorrenza anteriore al 1 febbraio 1945.
Concessione di un assegno una tantum ai titolari di pensioni liquidate a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, con decorrenza anteriore al 1 febbraio 1945.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Ai titolari di pensioni del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, liquidate con decorrenza anteriore al 1 febbraio 1945 ed ai loro superstiti e' concesso in occasione delle feste natalizie, un assegna una tantum pari ad un dodicesimo dell'importo annuo della pensione liquidata a norma del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni, comprensiva dell'assegno integrativo di cui all'art. 4 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435. L'onere relativo alla concessione dell'assegno predetto e' posto a carico del Fondo di integrazione istituito con l'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 febbraio 1957 GRONCHI SEGNI - ANGELINI - VIGORELLI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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