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Legge Ordinaria n. 44 del 08/02/1957 (Pubblicata nella G.U. del 11 marzo 1957)
Modifiche all'art. 1, comma secondo, della legge 10 marzo 1955, n. 95, circa le indennità ai componenti le Commissioni d'esame negli Istituti d'istruzione artistica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  secondo  comma dell'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 95, e'
sostituito dal seguente "Sono abrogati il primo comma dell'art. 2 del
decreto  legislativo 7 maggio 1948, n. 1076, nonche', limitatamente a
quanto concerne le Commissioni per gli esami di maturita' artistica e
di   diploma  nei  Conservatori  di  musica,  l'art.  1  del  decreto
legislativo  7  maggio  1948,  n. 1075, ratificati con legge 21 marzo
1953, n. 190".

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 febbraio 1957

                               GRONCHI

                                               SEGNI - ROSSI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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