Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 653 del 30/07/1957 (Pubblicata nella G.U. del 7 agosto 1957)
Limite di età per l'ammissione ai concorsi di personale non di ruolo alle dipendenze di Amministrazioni locali.
Limite di età per l'ammissione ai concorsi di personale non di ruolo alle dipendenze di Amministrazioni locali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il personale non di ruolo comunque assunto e denominato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti, almeno da due anni, ininterrotto servizio alle dipendenze di Amministrazioni comunali, provinciali e consorziali e' ammesso ai concorsi indetti dalle Amministrazioni presso le quali il servizio e' stato espletato, con diritto ad un aumento del limite massimo di eta', stabilito per l'ammissione ai singoli concorsi, in misura corrispondente al periodo di servizio riconoscibile o riscattabile, ai fini del trattamento di quiescenza prestato come fuori ruolo, comunque non superiore ai cinque anni. Il beneficio e' limitato al personale che abbia prestato servizio con mansioni proprie dei posti da conferire o ad esse analoghe. L'elevazione del limite massimo di eta' prevista nel presente articolo si applica anche per il conferimento dei posti per i quali non e' previsto il pubblico concorso ed e cumulabile con gli altri aumenti del limite di eta' stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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