Legge Ordinaria n. 653 del 30/07/1957 (Pubblicata nella G.U. del 7 agosto 1957)
Limite di età per l'ammissione ai concorsi di personale non di ruolo alle dipendenze di Amministrazioni locali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  personale  non di ruolo comunque assunto e denominato che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, presti, almeno da due
anni,   ininterrotto  servizio  alle  dipendenze  di  Amministrazioni
comunali,  provinciali  e  consorziali e' ammesso ai concorsi indetti
dalle Amministrazioni presso le quali il servizio e' stato espletato,
con  diritto  ad un aumento del limite massimo di eta', stabilito per
l'ammissione ai singoli concorsi, in misura corrispondente al periodo
di  servizio riconoscibile o riscattabile, ai fini del trattamento di
quiescenza  prestato  come  fuori  ruolo,  comunque  non superiore ai
cinque anni.
  Il  beneficio  e' limitato al personale che abbia prestato servizio
con mansioni proprie dei posti da conferire o ad esse analoghe.
  L'elevazione  del  limite  massimo  di  eta'  prevista nel presente
articolo  si  applica anche per il conferimento dei posti per i quali
non  e'  previsto  il pubblico concorso ed e cumulabile con gli altri
aumenti  del  limite  di eta' stabiliti dalle vigenti disposizioni di
legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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