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Legge Ordinaria n. 655 del 30/07/1957 (Pubblicata nella G.U. del 7 agosto 1957)
Modificazioni alle norme del Codice penale e del Codice penale militare di pace riguardanti i delitti di attentato e vilipendio agli organi costituzionali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  articoli  289  e  290  del  Codice  penale sono sostituiti dai
seguenti:
  "Art.  289.  (Attentato  contro  organi  costituzionali e contro le
Assemblee  regionali).  - E' punito con la reclusione non inferiore a
dieci  anni, qualora non si tratti di un piu' grave delitto, chiunque
commette  un  fatto  diretto  ad impedire, in tutto o in parte, anche
temporaneamente:
    1)  al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle
attribuzioni o prerogative conferite dalla legge;
    2)  alle  Assemblee  legislative o ad una di queste, o alla Corte
Costituzionale  o  alle  Assemblee  regionali, l'esercizio delle loro
funzioni.
    La  pena  e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e'
diretto   soltanto   a   turbare   l'esercizio   delle  attribuzioni,
prerogative o funzioni suddette".
  "Art.   290.   (Vilipendio   della  Repubblica,  delle  Istituzioni
costituzionali  e  delle  Forze  armate).  -  Chiunque  pubblicamente
vilipende  la  Repubblica,  le Assemblee legislative o una di queste,
ovvero  il  Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario,
e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
  La  stessa  pena  si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze
armate dello Stato o quelle della liberazione a.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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