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Legge Ordinaria n. 978 del 12/10/1957 (Pubblicata nella G.U. del 29 ottobre 1957)
Aumento delle indennità giornaliere per i giudici privati dei Tribunali per i minorenni e delle Sezioni di Corte di appello per i minorenni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  componenti  privati  dei  Tribunali e delle Sezioni di Corte di
appello  per  i  minorenni  sono dovute le indennita' stabilite per i
giudici popolari di Corte d'assise di appello.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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