Legge Ordinaria n. 1072 del 03/12/1958 (Pubblicata nella G.U. del 18 dicembre 1958 n. 304)
Nuovo termine per il rinnovo di concessioni di coltivazione di idrocarburi di cui alla legge 11 gennaio 1957, n. 6.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Qualora il concessionario di cui all'art. 45 della legge 11 gennaio
1957,  n.  6,  senza  avere  presentato l'istanza ivi prevista, abbia
adempiuto  a  tutti  gli  obblighi  derivanti  dalla  concessione, la
concessione stessa e' confermata, a domanda di parte, con decreto del
Ministro  per  l'industria  e  per  il commercio, sentito il Comitato
tecnico  per  gli  idrocarburi.  L'istanza  di  conferma  deve essere
presentata  nel  termine perentorio di trenta giorni dalla entrata in
vigore della presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi', 3 dicembre 1958

                               GRONCHI

                                                         FANFANI - BO

                                                         Visto,    il
Guardasigilli: GONELLA
 

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