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Legge Ordinaria n. 111 del 17/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 10 marzo 1958)
Trattamento economico del personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  tabelle  allegate al decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio   1956,   n.  10,  relative  al  conglobamento  parziale  del
trattamento  economico  del  personale  aggregato  degli  Istituti di
prevenzione  e di pena, sono sostituite con la tabella unica allegata
alla presente legge.
  Le  misure delle retribuzioni di cui alla predetta tabella unica si
riferiscono alla posizione iniziale dei singoli gruppi indicati nella
tabella  medesima.  Tali  retribuzioni  sono  suscettibili di aumenti
periodici  costanti,  in  numero  illimitato, in ragione del 2,50 per
cento  della  misura  iniziale  per  ogni  biennio  di permanenza nel
gruppo, senza demerito, del personale interessato.
  Nella   prima   applicazione   della   presente   legge,   ai  fini
dell'attribuzione  degli aumenti biennali di cui al secondo comma del
presente  articolo, si ha riguardo all'anzianita' maturata nel gruppo
di  appartenenza ed alle altre eventuali particolari circostanze che,
a   termine   delle   disposizioni  in  vigore,  possono  determinare
l'anticipo  dell'aumento biennale in corso di maturazione al 1 luglio
1956.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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