Legge Ordinaria n. 1110 del 12/12/1958 (Pubblicata nella G.U. del 5 gennaio 1959 n. 3)
Modificazioni alle leggi 16 maggio 1956, n. 562 e 11 dicembre 1957, n. 1205, sulla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  modifica  dell'art.  16  della  legge  16  maggio  1956, n. 562,
sostituito  dall'art.  1  della  legge  11 dicembre 1957, n. 1205, il
titolo  di  studio richiesto ai fini del conferimento della qualifica
di collocatore di terza classe deve essere posseduto alla data dell'8
gennaio 1958.
 

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