Legge Ordinaria n. 112 del 18/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 10 marzo 1958)
Estensione dell'indennità speciale prevista dall'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, ai sottufficiali che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno fra il 1 gennaio e il 25 agosto 1954 e siano cessati dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio e per infermità dipendente da causa di servizio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'indennita'  speciale  prevista dall'art. 32 della legge 31 luglio
1954,  n.  599,  compete,  a decorrere dal 1 gennaio 1954 e sino a 65
anni,  anche  ai  sottufficiali  che si sono trovati nelle condizioni
richieste per l'applicazione dell'art. 84 della suddetta legge fra il
1 gennaio 1954 e la data di entrata in vigore della legge stessa.
 

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