Legge Ordinaria n. 120 del 27/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 11 marzo 1958 (suppl. ord.))
Variazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di uffici locali, agenzie, recapiti, ricevitorie, servizi di portalettere e relativo personale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  articoli  2, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 26, 27, 28 e 29
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 1952, n. 656, sono sostituiti dai seguenti:
  Art.  2.  - "Gli uffici locali sono distinti nei gruppi A, B, C, D,
E.  Gli  uffici  di  minore  importanza  sono  denominati agenzie. La
distinzione tra agenzie ed uffici locali e la classificazione di essi
in  gruppi sono fatte in base alla loro importanza da valutarsi con i
criteri stabiliti nel regolamento.
  Gli uffici locali e le agenzie sono gestiti nei modi previsti dalle
disposizioni seguenti e dal regolamento".
  Art.  7.  -  "A  ciascun  ufficio  locale  e' preposto un direttore
coadiuvato in modo continuativo da uno o piu' ufficiali.
  Nei  casi  di  assenza o di impedimento del direttore dell'ufficio,
l'ufficiale  delegato  assume  di  diritto  la  reggenza dell'ufficio
previo  accertamento  dello  stato  di  cassa;  nei casi di vacanza o
qualora  si  preveda che la assenza o l'impedimento debbano protrarsi
per oltre sessanta giorni continuativi, la reggenza e' assunta previa
passaggio di gestione.
  Le  disposizioni  di  cui  al  precedente  comma si applicano anche
quando   l'impedimento  derivi  da  incarico,  previsto  dalle  norme
vigenti,  presso  gli organi collegiali dell'Amministrazione o presso
il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.
  A  ciascuna agenzia e' preposto un titolare. Per i casi di assenza,
impedimento  o  di  altre  necessita',  il  titolare di agenzia viene
sostituito  o  coadiuvato  da  un  coadiutore  da  lui  nominato, con
l'approvazione del direttore provinciale competente.
  Durante l'assenza del titolare di agenzia per congedo o aspettativa
per infermita' o per incarichi o distacchi, di cui al comma terzo del
presente  articolo,  la  reggenza,  per  i  primi  novanta giorni, e'
assunta  dal  coadiutore  il  quale  esplica  il  servizio  sotto  la
responsabilita'  diretta  del titolare. A questi e' corrisposta una i
indennita',  per  ogni  giornata  di  assenza,  nella  misura  di  un
trentesimo  del  trattamento  economico  mensile iniziale relativo al
coefficiente  153  della  tabella  unica  degli  stipendi  annessa al
decreto  del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Tale
indennita'   e'  pagata  al  coadiutore.  Durante  i  giorni  in  cui
l'Amministrazione corrisponde al titolare l'indennita', viene sospeso
il   contributo   per   il   coadiutore,   ragguagliato   in  ore  di
straordinario, previsto dall'art. 28, secondo comma.
  Dopo  novanta  giorni di assenza del titolare nei casi previsti dal
comma  precedente,  qualora  si  preveda  che  il  titolare non possa
riassumere  entro breve termine la gestione dell'agenzia, la reggenza
continua  previo  passaggio  di  gestione.  La  reggenza  e' altresi'
assunta  di diritto dal coadiutore, previo passaggio di gestione, nei
casi  di sospensione del titolare, di collocamento in aspettativa per
motivi   di   famiglia,  e  di  vacanza  della  agenzia,  salvo,  per
quest'ultimo   caso,   quanto  e'  disposto  nell'art.  16.  In  tale
eventualita' spetta di diritto al coadiutore reggente, dalla data del
passaggio  di  gestione  e  per  la  durata di questa, il trattamento
economico  iniziale  di  cui  al coefficiente 153 della tabella unica
degli  stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio  1956,  n.  19,  oltre  l'indennita' di cui all'art. 50 ed il
compenso per i servizi accessori di cui all'art. 28, primo comma.
  Il  coadiutore,  che,  previo passaggio di gestione, abbia compiuto
almeno un anno di effettivo servizio come reggente dell'agenzia, puo'
assentarsi dall'ufficio per non piu' di trenta giorni complessivi con
la preventiva autorizzazione della direzione provinciale. Puo' essere
consentita   una  ulteriore  assenza  per  malattia  per  un  periodo
complessivo non superiore a tre mesi in un anno, oltre il quale viene
esonerato  dall'incarico.  Durante  le  dette  assenze,  spettano  al
reggente  il  trattamento  economico  previsto  dal  sesto  comma del
presente articolo, il compenso e il contributo di cui all'art. 28.
  Il  reggente  assente  e'  tenuto  a farsi sostituire, sotto la sua
diretta responsabilita' ed a sue spese, dal coadiutore.
  Qualora,  la  reggenza  dell'agenzia  sia assunta dal coniuge o dal
figlio non coniugato o dai un parente o da un affine entro il secondo
grado   del   titolare  con  lui  convivente,  le  indennita'  ed  il
trattamento  economico  dovuti  al  coadiutore  reggente sono ridotti
della meta', salvo i casi di assenza del titolare per aspettativa per
motivi di famiglia o di vacanza dell'agenzia.
  Quando  si  debba  far luogo al passaggio di gestione, ai sensi dei
precedenti  commi,  e  non  sussista la possibilita' di provvedere in
base  alle disposizioni contenute nei comuni stessi, ovvero ricorrano
particolari  motivi  che giustifichino di provvedere diversamente, il
direttore provinciale ha facolta' di affidare la reggenza:
    a)  negli  uffici  locali,  ad  un ufficiale o ad un impiegato di
ruolo;
    b)  nelle agenzie, ad un coadiutore cessato dall'incarico non per
sua  colpa, ed, in via subordinata, ad un ufficiale o ad un impiegato
di ruolo.
  Il    provvedimento   del   direttore   provinciale   deve   essere
immediatamente   comunicato   al   Ministero   delle  poste  e  delle
telecomunicazioni.
  I  recapiti sono concessi in base a convenzioni che ne stabiliscono
le condizioni e le modalita'.
  Alle   ricevitorie   e'   addetto  un  ricevitore  e  ai  posti  di
portalettere un portalettere, con le norme di cui alla sezione VI del
presente decreto".
  Art.  9.  -  "I  posti  di direttore di ufficio locale sono messi a
concorso  non  oltre  un  anno dalla, vacanza; i posti di titolare di
agenzia  e  di  ricevitoria,  ed i posti di portalettere sono messi a
concorso    o    assegnati    senza   concorso   non   oltre   l'anno
dall'accertamento della disponibilita' di essi.
  Il  concorso  e'  unico per tutte le agenzie e per tutti gli uffici
locali di ciascun gruppo".
 Art. 10. - "Per partecipare ai concorsi di cui all'art. 8 occorre:
    a)  per gli uffici locali dei gruppi A, B e C, che il concorrente
abbia  da  almeno  cinque anni la direzione di altro ufficio locale e
rivesta  la qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo pari o
inferiore di non piu' di due gruppi;
    b) per gli uffici locali di gruppo D, che il concorrente abbia la
qualifica  di  direttore  di  ufficio  locale e sia stato titolare di
ufficio locale o di agenzia almeno per tre anni complessivamente;
    c)  per  gli  uffici locali di gruppo E, che il concorrente abbia
almeno  tre  anni  di  servizio,  comunque  prestato,  in qualita' di
direttore  di  ufficio locale, di titolare di agenzia o di ufficiale.
Se  il servizio e' stato prestato nella sola qualita' di ufficiale, i
tre  anni si computano a decorrere dalla data di iscrizione nell'albo
nazionale o nel quadro di riserva;
    d)  per  le  agenzie,  che il concorrente rivesta la qualifica di
titolare  di  agenzia  o  di  ufficiale  o di coadiutore ed abbia una
anzianita'  di  almeno  due  anni come titolare di agenzia, ovvero di
almeno tre anni complessivamente nelle altre qualifiche.
  I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza   del  termine  stabilito  nel  bando  di  concorso  per  la
presentazione della domanda di ammissione.
  Non  e'  ammessa la partecipazione di direttori di ufficio locale a
concorsi  per uffici locali di gruppo inferiore a quelli di cui siano
titolari".
  Art.  13.  - "L'assegnazione agli uffici locali ed alle agenzie dei
vincitori  dei  concorsi  di  cui  all'art. 10, ha luogo in base alla
graduatoria  di  merito  e seguendo l'ordine di preferenza delle sedi
che ciascuno di essi e' tenuto ad indicare.
  Coloro  che  non accettino gli uffici richiesti e loro assegnati, o
che  siano dichiarati di ufficio rinunciatari per non avere raggiunto
nel  termine prefisso la sede accettata, non possono, per un triennio
dalla data di assegnazione, partecipare ad altri concorsi.
  Il  concorrente  che  per due volte consecutive rinunci all'ufficio
assegnatogli  o  ne  sia  dichiarato  rinunciatario,  e'  escluso  da
successivi concorsi per la durata di un quinquennio".
  Art.  14.  -  "I  posti di titolare di agenzia sono assegnati senza
concorso  sentita  la  Commissione provinciale per gli uffici locali,
con provvedimento del direttore provinciale:
    a) al coniuge o ad uno dei figli legittimi, legittimati, naturali
legalmente  riconosciuti,  o  adottati  da  almeno  quattro anni, del
titolare   deceduto   o  dispensato  dal  servizio  per  sopravvenuta
inabilita'  fisica o cessato dal servizio per limiti di eta' ai sensi
dell'art.  45.  Non  ha  titolo all'assegnazione il coniuge che abbia
raggiunto    l'eta'   di   sessantacinque   anni.   L'avente   titolo
all'assegnazione,  oltre  i  requisiti generali previsti dall'art. 8,
deve  avere  rivestito  nell'ultimo  decennio,  per  almeno due anni,
presso  uffici  locali  o  agenzie  le  qualifiche  di coadiutore, di
ufficiale  o  di reggente, ovvero qualifiche equivalenti ai sensi del
successivo art. 97, adempiendo lodevolmente alle relative incombenze.
Qualora l'avente diritto sia privo di sufficienti mezzi economici, il
periodo minimo di due anni e' ridotto ad un anno;
    b)  al  coadiutore, o al coadiutore con funzioni di reggente, che
rivesta   tali   qualifiche   nell'agenzia   resasi   vacante  o  che
nell'agenzia  medesima  abbia rivestito, anche non continuativamente,
le dette qualifiche, o qualifiche equivalenti ai sensi del successivo
art.  97, per almeno sette anni complessivamente nell'ultimo decennio
adempiendo  lodevolmente  alle  relative  incombenze  e  che  ne  sia
riconosciuto  idoneo. Le assegnazioni previste dalla presente lettera
b) non si conferiscono nei casi di vacanza dell'agenzia conseguente a
trasferimento  a  richiesta,  e nei casi di dimissioni per matrimonio
con  aumento  del  servizio  utile a pensione ai sensi dell'art. 126,
comma  secondo,  del  testo  unico  delle disposizioni concernenti lo
statuto  degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del
Presidente   della   Repubblica   10  gennaio  1957,  n.  3,  qualora
l'aspirante  sia  coniuge  o  figlio  della  titolare  dimissionaria,
nonche'  quando  vi siano aventi titolo all'assegnazione in base alla
lettera a);
    c)  al  titolare  di ricevitoria trasformata in agenzia che abbia
prestato  almeno  tre  anni  di effettivo e lodevole servizio in tale
qualita' e che sia in possesso della licenza di scuola media di primo
grado  o titolo equipollente. Il titolare di ricevitoria, che non sia
in  possesso  di  detti  requisiti,  e'  assegnato  ad altro posto di
ricevitore o portalettere ai sensi dell'art. 62, lettera d).
  I  provvedimenti  di  cui  ai  precedenti commi sono pubblicati nel
Bollettino ufficiale del Ministero".
  Art.  15.  -  "Le  domande  degli aventi titolo all'assegnazione di
agenzie  in  base  all'art.  14,  lettere a), b) e c), debbono essere
prodotte  alla direzione provinciale competente, a pena di decadenza,
entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione della vacanza
dell'agenzia  o della trasformazione della ricevitoria in agenzia sul
Bollettino  ufficiale  del  Ministero,  con  la  dichiarazione che le
condizioni  richieste  per  la  nomina  sussistono  al  momento della
vacanza  stessa,  salvo che per il titolo di studio ove l'interessato
si  riservi  di  conseguirlo  entro  due  anni dalla predetta data di
pubblicazione".
  Art.  16.  -  "Agli  aventi titolo all'assegnazione senza concorso,
riconosciuti idonei ed in possesso del titolo di studio, e' conferita
la reggenza dell'agenzia, in attesa della nomina definitiva.
  La  disposizione  del  comma precedente puo' essere applicata anche
agli  aventi titolo all'assegnazione in base alle lettere a), b) e c)
dell'art.  14,  i  quali  abbiano  tempestivamente  chiesta,  per  il
conseguimento  del titolo di studio, la proroga di due anni di cui al
precedente articolo. La reggenza cessa di diritto alla scadenza della
proroga medesima".
  Art.  17.  - "Qualora in seguito a revisione gli uffici locali o le
agenzie  vengano  classificati  in  gruppo  o  categoria superiore, i
relativi  titolari rimangono nei rispettivi uffici conseguendo subito
il  trattamento  economico  stabilito  per  il  gruppo immediatamente
superiore  a  quello  in  cui  erano  classificati,  purche' siano in
possesso del titolo di studio richiesto per tale gruppo e nell'ultimo
quinquennio abbiano riportato una qualifica non inferiore a quella di
"buono".
  Il   trattamento   economico   immediatamente  superiore  a  quello
attribuito  in applicazione del precedente comma, sia esso dipendente
dalla  classifica  anzidetta  sia da una successiva classifica, viene
concesso,  con l'osservanza delle norme e condizioni suindicate, dopo
il  decorso  di  almeno un biennio, sempre che a tale epoca l'ufficio
conservi la classifica gia' attribuitagli.
  Nei  casi  previsti dai precedenti commi, al personale provvisto di
stipendio superiore a quello iniziale spettante per il nuovo gruppo o
categoria sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici
necessari  per  assicurare  uno  stipendio  di importo immediatamente
superiore a quello spettante all'atto della riclassificazione.
  I  direttori  di ufficio locale, che in relazione alle disposizioni
dei  precedenti  commi  vengano  ad  avere  il  trattamento economico
inferiore a quello corrispondente al gruppo in cui l'ufficio e' stato
riclassificato,  sono considerati, ai fini dei trasferimenti, cambi o
assegnazioni previsti dal presente decreto, come direttori di ufficio
del  gruppo  corrispondente  al  coefficiente  in  base  al  quale e'
determinato il loro trattamento economico.
  Nell'ipotesi  di  cui  al  primo  comma, il titolare che non sia in
possesso  del  titolo  di  studio  richiesto, ovvero non sia ritenuto
meritevole, e' destinato, sentita in quest'ultimo caso la Commissione
centrale  per  gli  uffici locali, ad altro ufficio locale del gruppo
cui  apparteneva l'ufficio prima della riclassificazione o ad agenzia
di pressoche' uguale importanza di quella da lui gestita.
  Qualora  l'ufficio  locale venga classificato in gruppo inferiore o
trasformato  in  agenzia, il direttore che non chieda di rimanervi e'
destinato ad altro ufficio locale dello stesso gruppo cui apparteneva
prima  l'ufficio  predetto anche se di minore importanza. Ove rimanga
nello stesso ufficio, passa nel quadro corrispondente al nuovo gruppo
o  categoria,  in  cui  l'ufficio  stesso e' stato classificato ed ha
diritto  al  relativo trattamento economico con la computazione degli
aumenti periodici maturati dalla data di iscrizione nell'albo, con un
massimo non eccedente il trattamento economico in atto goduto.
  Qualora  l'agenzia,  venga,  soppressa o trasformata in ricevitoria
ovvero  l'ufficio locale venga soppresso, il titolare e' destinato ad
altra  agenzia  di  pressoche'  uguale  importanza o ad altro ufficio
locale dello stesso gruppo".
  Art.  24.  -  "In  materia di aspettative e congedi si applicano ai
direttori  di ufficio locale ed ai titolari di agenzia, in quanto non
sia  diversamente disposto dal presente decreto, le norme vigenti per
il  personale  di ruolo dipendente dall'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni.
  L'aspettativa  per  infermita', e' disposta, d'ufficio o a domanda,
con  provvedimento  del  competente  direttore provinciale quando sia
accertata  l'esistenza  di una malattia che impedisca temporaneamente
la regolare prestazione del servizio".
  Art.  26.  -  "Gli uffici locali dei gruppi A, B, C, D ed E restano
aperti  al  pubblico  nei  giorni feriali, di regola, per otto ore al
giorno;  le agenzie restano aperte sette o cinque ore secondo la loro
importanza determinata con i criteri stabiliti dal regolamento. Entro
i  limiti  sopra  previsti,  gli orari di servizio sono stabiliti dai
direttori provinciali.
  L'Amministrazione, sentito il parere della Commissione centrale per
gli  uffici  locali, puo' disporre limiti di orario diversi da quelli
normali.
  L'orario   di   servizio  del  personale  degli  uffici  locali  e'
normalmente  di sette ore giornaliere che possono essere ripartite in
piu' turni".
  Art.  27.  -  "Ai  direttori  di  ufficio  locale ed ai titolari di
agenzia  e'  attribuito  il  trattamento economico di cui ai seguenti
coefficienti  previsti  dalla tabella unica degli stipendi annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, salvo
quanto disposto nel primo comma, dell'art. 17:
    1) Direttore di ufficio locale di gruppo A: coefficiente 402;
    2) Direttore di ufficio locale di gruppo B: coefficiente 340;
    3) Direttore di ufficio locale di gruppo C: coefficiente 301;
    4) Direttore di ufficio locale di gruppo D: coefficiente 284;
    5) Direttore di ufficio locale di gruppo E: coefficiente 240;
    6) Titolare di agenzia: coefficiente 211.
  A detto personale sono attribuite le competenze accessorie previste
per  il  personale  di  ruolo  del  Ministero  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni  nei  casi  e misure stabiliti nella legge 8 agosto
1957, n. 776, e successive modificazioni.
  Ai  direttori  di  ufficio  locale  di  gruppo  A  e'  concessa una
maggiorazione  del  cinquanta  per  cento  sull'importo del premio di
produzione  di  cui  all'art.  15  della summenzionata legge 8 agosto
1957,  n.  776, quando il lavoro dell'ufficio, valutato con i criteri
fissati nel regolamento, superi i 25.000 punti.
  In  caso  di passaggio a uffici di gruppo o categoria superiore, al
personale   provvisto   di  stipendio  superiore  a  quello  iniziale
spettante per il nuovo gruppo o categoria sono attribuiti nella nuova
posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare lo stipendio
di importo immediatamente superiore a quello spettante al momento del
passaggio.
  Sono  concessi,  con  provvedimento  del direttore provinciale, gli
aumenti  periodici  costanti  di  stipendio  previsti dall'art. 1 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, ai
direttori degli uffici locali dei singoli gruppi ed ai titolari delle
agenzie  per  ciascun  biennio  di  permanenza nella stessa qualifica
senza demerito".
  Art.  28. - "L'Amministrazione ha facolta' di affidare alle agenzie
servizi  accessori  di trasporto e recapito degli oggetti postali. In
tal caso e' dovuto al titolare dell'agenzia un Compenso aggiuntivo da
determinarsi in relazione all'entita' e alla durata della prestazione
nei modi previsti dal regolamento.
  Al  titolare  dell'agenzia  e' dovuto, inoltre, un contributo nella
spesa   per  il  coadiutore  in  misura  corrispondente  al  compenso
giornaliero  da  una  quattro  ore di lavoro straordinario secondo la
diversa importanza dell'agenzia nel modo stabilito dal regolamento.
  Per  la determinazione del contributo della spesa per il coadiutore
si  tiene conto della misura prevista, dalle disposizioni vigenti per
il  compenso  per  servizio  straordinario  al  personale  avente  il
trattamento  economico di cui al coefficiente 193 della tabella unica
degli  stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 19.
  Nessun contributo per il coadiutore e dovuto ai titolari di agenzia
con orario al pubblico non superiore a cinque ore".
  Art.  29.  -  "Ai  direttori  e  reggenti  di  ufficio locale ed ai
titolari  e reggenti di agenzia, l'Amministrazione corrispondente per
le  spese di gestione un assegno forfettario nella misura, e nei modi
previsti dal regolamento.
  Nei  casi  in  cui particolari esigenze degli uffici richiedano una
integrazione    dell'assegno    di    cui    al   precedente   comma,
l'Amministrazione,   a   domanda   degli   interessati,   sentita  la
Commissione  centrale per gli uffici locali determina a maggior somma
da rimborsare. In tali eventualita', l'Amministrazione puo' concedere
congrui anticipi.
  Fanno parte delle spese di gestione quelle relative all'arredamento
dei locali dell'agenzia, alla manutenzione ordinaria dei locali e dei
mobili,  alla  pulizia,  alla  illuminazione,  al  riscaldamento,  ai
materiali  di  cancelleria,  e a quanto altro occorra per la gestione
dell'ufficio.
  All'affitto  dei  locali  e  all'arredamento  degli  uffici  locali
provvede direttamente l'Amministrazione.
  Rimangono  in  vigore  gli  obblighi  assunti dai Comuni o da altri
soggetti   per   provvedere   gratuitamente  ai  locali  e  ad  altre
prestazioni attinenti ai servizi accessori.
  Non  e'  dovuto  il rimborso delle spese di gestione per le agenzie
con orario al pubblico non superiore a cinque ore, eccezion fatta per
la  spesa  relativa  al  riscaldamento dei locali. A tale rimborso si
provvede con i criteri stabiliti dal regolamento.
  Alle  spese  di  gestione,  l'Amministrazione, ove lo ritenga, puo'
provvedere  direttamente,  in  tutto  o  in  parte, riducendo in equa
misura l'assegno forfettario di cui al primo comma.".
 

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