Legge Ordinaria n. 127 del 04/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 12 marzo 1958)
Modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art. 57 del Codice penale e' sostituito dai seguenti:
  "Art.  57.  (Reati  commessi  col  mezzo della stampa periodica). -
Salva  la responsabilita' dell'autore della pubblicazione e fuori dei
casi  di  concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il
quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto
il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione
siano  commessi  reati,  e' punito, a titolo di colpa, se un reato e'
commesso,  con  la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura
non eccedente un terzo".
  "Art.   57-bis.   (Reati   commessi  col  mezzo  della  stampa  non
periodica).  -  Nel  caso di stampa non periodica, le disposizioni di
cui  al  precedente  articolo  si  applicano all'editore, se l'autore
della   pubblicazione   e'  ignoto  o  non  imputabile,  ovvero  allo
stampatore, se l'editore non e' indicato o non e' imputabile".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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