Legge Ordinaria n. 163 del 04/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 20 marzo 1958)
Provvedimenti diretti ad agevolare finanziamenti occorrenti all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Per  ulteriore  svolgimento  dell'attivita' dell'Istituto nazionale
per  il  finanziamento  della  ricostruzione,  la  Cassa  depositi  e
prestiti  e'  autorizzata,  a  decorrere  dall'esercizio  finanziario
1958-59  e  fino  all'esercizio  1961-62,  a  concedere  all'Istituto
predetto  mutui  della  durata di 30 anni, fino alla concorrenza di 4
miliardi  di  lire  all'anno,  alle  condizioni  e  con  le modalita'
previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 656.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad accordare la garanzia
dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei detti
mutui.  Agli  stessi  mutui  si  applicano  le disposizioni di cui al
secondo  e  terzo  comma  dell'art. 36 della legge 25 giugno 1949, n.
409.
  All'Istituto  nazionale  per  il  finanziamento della ricostruzione
continuano  ad applicarsi tutte le disposizioni di legge che, secondo
l'ordinamento  precedente,  erano applicabili alla Seconda Giunta del
C.A.S.A.S.,   in   quanto   ad   esse  non  deroghi  espressamente  e
specificamente la legge 5 gennaio 1953, n. 1.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 marzo 1958

                               GRONCHI

                                                ZOLI - MEDICI - TOGNI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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