Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 170 del 04/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 21 marzo 1958)
Modifiche al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 36, concernente l'istituzione di una Agenzia del monopolio italiano dei tabacchi in Oriente.
Modifiche al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 36, concernente l'istituzione di una Agenzia del monopolio italiano dei tabacchi in Oriente.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il primo comma dell'art. 3 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 36, e' sostituito dal seguente: "Ai suddetti funzionari sara' corrisposta, oltre al rimborso delle spese di viaggio (aumentato delle percentuali previste nel tempo dalle disposizioni in vigore per gite di servizio all'estero) per gli spostamenti dall'una all'altra localita' in Oriente e per recarsi in Italia ogni qualvolta vi siano chiamati per ragioni di servizio, una indennita' giornaliera pari alla diaria base vigente nel tempo per il rispettivo grado o qualifica per le gite di servizio nell'interno del territorio nazionale, aumentata di un coefficiente di maggiorazione da stabilirsi, con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, entro il limite massimo di quattro volte la diaria base suddetta". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)