Legge Ordinaria n. 171 del 04/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 21 marzo 1958)
Concessione a taluni Comuni di un contributo statale per il pagamento delle spese di spedalità conseguenti ad eventi bellici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  favore  dei Comuni ammessi con decreto del Ministro per i lavori
pubblici  a  fruire dei benefici di cui alla legge 25 giugno 1949, n.
409,  per avere subito, a causa degli eventi bellici, una distruzione
superiore  al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione e che non
abbiano   raggiunto   il   pareggio  del  bilancio  1955,  nonostante
l'applicazione delle supercontribuzioni, e' concesso un contributo in
capitale  da  parte  dello  Stato  pari  al 50 per cento dell'importo
residuo, risultante alla data del 30 giugno 1955, delle somme da essi
dovute  per  rette  di spedalita' consumate durante il periodo dal 15
luglio 1943 al 31 dicembre 1947;
 

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