Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 182 del 06/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 24 marzo 1958)
Ammissione al conferimento di incarichi nelle scuole e istituti di istruzione secondaria degli insegnanti non abilitati che si trovino in particolari condizioni di servizio.
Ammissione al conferimento di incarichi nelle scuole e istituti di istruzione secondaria degli insegnanti non abilitati che si trovino in particolari condizioni di servizio.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. In deroga all'art. 1 della legge 19 marzo 1955, n. 160, e fino a quando non sia espletata la prima sessione degli esami di abilitazione di cui alla legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e non sia data attuazione all'art. 7 della legge stessa, sono ammessi, a decorrere dall'anno scolastico 1957-58, a chiedere l'assunzione come professori incaricati gli aspiranti non abilitati che abbiano prestato servizio di insegnamento nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria statali o pareggiati per almeno due anni scolastici a partire dal 1954-55, riportando qualifica non inferiore a "buono". Gli aspiranti di cui al precedente comma possono conseguire la nomina ad incaricati dopo che siano stati conferiti gli incarichi al personale fornito del prescritto titolo di abilitazione e sia stato provveduto alla conferma degli incarichi di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1036. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)