Legge Ordinaria n. 193 del 07/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 26 marzo 1958)
Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  gli  ufficiali  dell'Arma  dei  carabinieri,  del  Corpo della
guardia  di  finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e
del  Corpo  degli agenti di custodia, che non fruiscono di alloggio a
titolo gratuito, l'indennita' di alloggio e' stabilita nelle seguenti
misure mensili:

ufficiale generale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 22.000
colonnello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 19.000
tenente colonnello e maggiore . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.100
capitano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 13.350
ufficiale subalterno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.650
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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