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Legge Ordinaria n. 198 del 04/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 27 marzo 1958)
Delega al Potere esecutivo ad emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo  della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge, norme in materia di
polizia  delle  miniere  e  delle  cave,  uniformandosi ai principi e
criteri direttivi appresso indicati:
    a)   aggiornare  ed  integrare  le  norme  vigenti  in  relazione
all'impiego di nuovi e piu' progrediti sistemi e mezzi di lavorazione
nelle  attivita'  di ricerca, di coltivazione, di trattamento e negli
impianti  connessi,  allo  scopo di provvedere nel modo piu' efficace
alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori;
    b)  provvedere  al  regolare  svolgimento delle lavorazioni delle
miniere  e delle cave nel rispetto della sicurezza dei terzi, e delle
attivita' di preminente interesse generale;
    c)   assicurare  il  buon  governo  dei  giacimenti  appartenenti
comunque al patrimonio o al Demanio dello Stato, ferma l'applicazione
del  regio  decreto 29 luglio 1927, n. 1443, quando le cave non siano
state   sottratte  alla  disponibilita'  del  proprietario  ai  sensi
dell'art. 45 dello stesso regio decreto e successive modificazioni;
    d)  rendere  piu'  efficienti  i  mezzi di controllo degli organi
dell'Amministrazione sullo svolgimento delle lavorazioni minerarie.
  Per  gli  impianti  di  cui  alla  precedente  lettera  a)  trovano
applicazione,   ove   non   diversamente  disposto,  le  norme  sulla
prevenzione  degli  infortuni  e  sull'igiene  del lavoro, emanate in
esecuzione  della  delega, conferita al Governo con legge 12 febbraio
1955,  n.  51,  e  successive  aggiunte o modificazioni, intendendosi
conferite  al  Corpo  delle  miniere  le  attribuzioni  ivi demandate
all'Ispettorato  del  lavoro.  Il Corpo delle miniere puo' richiedere
per  l'espletamento  di  tali  funzioni i medici dell'Ispettorato del
lavoro.
 

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