Legge Ordinaria n. 23 del 04/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 15 febbraio 1958 e rettifica 19/04/1958)
Norme per il conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  minimi  di  salario  previsti  in ciascuna provincia in base, ai
vigenti  contratti integrativi provinciali del contratto nazionale di
lavoro del 30 aprile 1938 ed aggiornati ai sensi del decreto-legge 15
aprile  1948,  n. 628, e della legge 31 marzo 1954, n. 109, spettanti
ai  portieri che prestino la loro opera di vigilanza e custodia ed ai
lavoratori  addetti  alla  pulizia  con  rapporto  continuativo negli
immobili  urbani  adibiti  ad uso di abitazione ed altri usi compresi
quelli  di cooperative a contributo statale e di Istituti autonomi di
case popolari;
    l'indennita'  di  contingenza di cui all'art. 1 del decreto-legge
22  aprile 1947, n. 28, aumentata ai sensi dell'art. 2 della legge 20
novembre  1951,  n. 1323, e dell'art. 2 della legge 31 marzo 1954, n.
109;
    l'indennita' di caro vita di cui al decreto-legge luogotenenziale
2 novembre 1944, n. 303;
    l'indennita'  di caro pane di cui al decreto-legge 7 luglio 1948,
n. 1093;
    sono  conglobati  a  tutti  i fini contrattuali e di legge in una
unica  voce  retributiva,  uguale  per  uomo e donna, a partire dal 1
gennaio 1957.
 

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