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Legge Ordinaria n. 235 del 21/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 2 aprile 1958)
Interpretazione autentica dell'art. 367, lettera b), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  367  lettera  b)  del  testo  unico  delle leggi sanitarie,
approvato  con  regio  decreto 27 luglio 1934, n. 1265, va inteso nel
senso  che sono autorizzati all'esercizio dell'odontoiatria e protesi
dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di
medico chirurgo, coloro che risultino pertinenti ai territori entrati
a  far  parte dello Stato in forza del Trattato di San Germano del 10
settembre  1919,  approvato  con  legge 26 settembre 1920, n. 1322, o
dell'Accordo  di  Roma  del  27  gennaio 1924, approvato con legge 10
luglio  1925,  n.  1512,  ed il cui stato di cittadini italiani delle
nuove  Province  sia  regolato dal regio decreto 30 dicembre 1920, n.
1890, e dal regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 marzo 1958

                               GRONCHI

                                                       ZOLI - GONELLA

                                                       Visto,      il
Guardasigilli: GONELLA
 

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