Legge Ordinaria n. 248 del 13/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 5 aprile 1958)
Norme a favore del personale insegnante del Territorio di Trieste.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   personale   insegnante   non   di  ruolo,  in  possesso  della
cittadinanza  italiana  e  del prescritto titolo di studio, che abbia
prestato  per  lo  stesso  insegnamento  un  servizio continuativo di
almeno cinque anni, a decorrere dal 26 ottobre 1954, negli istituti e
scuole   di   istruzione   elementare  e  secondaria  con  lingua  di
insegnamento  italiana  nella  zona  del  Territorio  di  Trieste non
amministrata   dall'Italia,   puo'  essere  assunto,  a  domanda,  da
presentarsi  al Ministero della pubblica istruzione, con la qualifica
di  straordinario  nelle cattedre o posti di ruolo ordinario relativo
all'insegnamento  impartito  vacanti  negli  istituti  e  scuole  del
territorio nazionale.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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