Legge Ordinaria n. 264 del 13/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 9 aprile 1958)
Tutela del lavoro a domicilio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono considerati lavoratori a domicilio agli effetti della presente
legge,  le persone di ambo i sessi che eseguono nel proprio domicilio
o  in locali di cui abbiano la disponibilita' - anche con l'aiuto dei
familiari,  ma  con  esclusione  di  mano  d'opera salariata - lavoro
subordinato   comunque   retribuito,   per   conto   di  uno  o  piu'
imprenditori,  utilizzando materie prime o accessorie ed attrezzature
proprie o fornite dall'imprenditore.
  I  lavoratori  a  domicilio dovranno risultare iscritti in apposito
registro  tenuto  da  ciascun  Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione, a norma dell'art. 8 della presente legge.
  Non  sono  considerati  lavoratori a domicilio le persone di ambo i
sessi che eseguono, nelle condizioni di cui al primo comma, lavori in
locali  di pertinenza dell'imprenditore stesso, anche se per l'uso di
tali  locali  o  dei mezzi di lavoro in essi esistenti, corrispondono
all'imprenditore un compenso.
  Gli artigiani iscritti negli albi di cui alla legge 25 luglio 1956,
n.  860,  non possono essere considerati a nessun effetto lavoranti a
domicilio,  anche  se  eseguono il lavoro loro affidato nella propria
abitazione o presso il committente.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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