Legge Ordinaria n. 283 del 13/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 12 aprile 1958)
Modifiche alle norme relative al trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia, volontaria per la sicurezza nazionale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  primo  comma  dell'art.  4 della legge 20 marzo 1954, n. 72, e'
aggiunta, dopo la lettera c), la seguente lettera d):
  "d) il periodo successivo alla cessazione trascorso in prigionia di
guerra  o  in  stabilimenti sanitari in seguito a ferite o infermita'
riconosciute contratte in guerra o per cause di guerra".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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