Legge Ordinaria n. 292 del 23/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 12 aprile 1958)
Limiti di età per il collocamento a riposo dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e per la cessazione dagli obblighi di servizio in tempo di pace dei sottufficiali di complemento dell'Arma stessa.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  limiti  di  eta'  per  la cessazione dal servizio permanente dei
sottufficiali  dell'Arma  dei  carabinieri,  di  cui  alla  tabella A
annessa alla legge 31 luglio 1954, n. 599, sono modificati in anni 54
per i marescialli capi e di alloggio ed in anni 53 per i brigadieri.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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