Legge Ordinaria n. 302 del 28/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 14 aprile 1958)
Aumento del contributo annuale dello Stato per l'assistenza ai mutilati ed invalidi per servizio e istituzione di un contributo per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  contributo  annuo  di  275  milioni  di  lire  per l'assistenza
sanitaria,  protetica  ed  ospedaliera  dei  mutilati ed invalidi per
causa  di servizio ordinario, militare a civile, previsto dalla legge
4  agosto  1955,  n.  689, e' elevato a 370 milioni di lire a partire
dall'esercizio  finanziario  1958-59.  A partire da tale esercizio e'
altresi'   stanziato  nel  bilancio  del  Ministero  dell'interno  un
contributo  annuo  di  lire 30 milioni da destinarsi al funzionamento
dell'Unione nazionale mutilati e invalidi per servizio.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)