Legge Ordinaria n. 321 del 02/04/1958 (Pubblicata nella G.U. del 15 aprile 1958)
Modifica all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1231, concernente esoneri delle tasse per gli allievi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici governativi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  formulazione  dell'art.  3  del  decreto  legislativo  del Capo
provvisorio  dello  stato  22  settembre  1947, numero 1231, e' cosi'
modificata:
  "E' accordato esonero da tutte le tasse, comprese quelle di bollo e
di  diploma agli orfani di guerra o per ragioni di guerra o di caduti
per  la  lotta  di  liberazione,  ai figli dei mutilati o invalidi di
guerra  o per la lotta di liberazione, o di dispersi o prigionieri di
guerra, a coloro che siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra,
o per la lotta di liberazione, ai ciechi civili.
  Tale beneficio e' sospeso per i ripetenti".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 aprile 1958

                               GRONCHI

                                              ZOLI - MORO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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