Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 322 del 02/04/1958 (Pubblicata nella G.U. del 15 aprile 1958)
Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell' accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza.
Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell' accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico In favore dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione da detta assicurazione, dev'essere provveduto, quando viene a cessare il rapporto di lavoro che aveva dato luogo alla iscrizione alle suddette forme o trattamenti di previdenza senza il diritto a pensione, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo di tali contributi e' portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 aprile 1958 GRONCHI ZOLI - GUI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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