Legge Ordinaria n. 323 del 02/04/1958 (Pubblicata nella G.U. del 15 aprile 1958)
Norme sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  coloro  che,  in  possesso  dei  requisiti  prescritti,  abbiano
presentato   domanda,  per  l'ammissione  agli  esami  di  Stato  per
l'abilitazione  professionale  per  l'anno  accademico  1956-57, o la
presentino   entro  quindici  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente  legge,  e'  conferita, a titolo provvisorio, l'abilitazione
all'esercizio professionale.
  L'abilitazione  provvisoria  ha  decorrenza  dalla data di chiusura
della  prima  sessione  di  esame  indetta  per  l'anno 1958; da essa
decadranno  coloro  che non partecipino con esito positivo agli esami
di abilitazione all'esercizio professionale nella seconda sessione di
esame che avra' inizio il 15 settembre 1958.
  Alla seconda sessione di cui al secondo comma del presente articolo
possono  prendere  parte  anche  coloro  che abbiano partecipato, con
esito  negativo,  alla  sessione  del  marzo 1958, nonche' coloro che
abbiano  conseguito  la  laurea o il diploma nella sessione estiva di
esami dell'anno accademico 1957-58.
  Coloro che, avendo presentato la domanda per la sessione iniziatasi
nel  marzo  1958,  non  siano  stati  in  grado di parteciparvi o non
abbiano  completato le prove, potranno sostenerla in apposito secondo
appello,  che si svolgera' in prosecuzione di quello iniziatosi il 10
marzo 1958.
  Per  il  rilascio  del  certificato di abilitazione provvisoria, da
parte  del  rettore dell'Universita' o del direttore dell'Istituto di
istruzione  superiore,  presso  il  quale  venne conseguito il titolo
accademico,  gli  interessati  sono tenuti al pagamento della tassa a
favore  delle  Opere  universitarie nella misura indicata dall'art. 4
della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.
 

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