Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 336 del 21/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 17 aprile 1958)
Estensione delle garanzie per mutui alle Province.
Estensione delle garanzie per mutui alle Province.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Tra le garanzie ammissibili da parte della Cassa depositi e prestiti, delle Casse di risparmio e degli altri Istituti di credito autorizzati a concedere mutui alle Province, sono comprese delegazioni sulla quota di compartecipazione alle tasse a automobilistiche assegnata alle Province medesime ai sensi dell'art. 2 della legge 9 febbraio 1952, n. 49. La suddetta delegabilita' e' limitata al 30 per cento della quota di compartecipazione attribuita a ciascuna Provincia nel precedente anno solare ed e' soggetta alla condizione che i contraendi mutui siano destinati esclusivamente al finanziamento delle opere stradali di pertinenza della Provincia medesima. Con speciale autorizzazione della Commissione centrale per la finanza locale puo' essere ammessa la delegazione fino al 50 per cento della quota di compartecipazione di cui al comma precedente. Restano ferme, in ogni caso, anche per tali mutui, le disposizioni dell'art. 300 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'articolo unico della legge 5 gennaio 1950, n. 10. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - MEDICI - ANDREOTTI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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