Legge Ordinaria n. 473 del 03/04/1958 (Pubblicata nella G.U. del 12 maggio 1958)
Modifica degli articoli 9, 10 e 11 del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, circa l'attribuzione della indennità fissa di volo agli ufficiali dell'Aeronautica militare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  ufficiali  del  Corpo  di  commissariato  aeronautico,  ruolo
commissariato  e  ruolo  amministrazione, ed agli ufficiali dell'Arma
aeronautica,  ruolo servizi e ruolo specialisti, che non percepiscono
l'indennita'  di  volo  ad  altro titolo, e' corrisposta, a decorrere
dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, un'indennita'
di volo fissa nella misura di lire 5000 mensili.
  Per  avere  diritto  a tale indennita' i suddetti ufficiali debbono
compiere,  entro  il  periodo  di tempo stabilito dal Ministero della
difesa Aeronautica, il minimo dei voli da questo prescritto.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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