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Legge Ordinaria n. 535 del 03/04/1958 (Pubblicata nella G.U. del 4 giugno 1958)
Istituzione delle scuole elementari carcerarie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  fine  di  provvedere  all'insegnamento  nelle scuole elementari
presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari di cui all'art. 105
del  testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sono istituiti, in ciascuna
provincia,  speciali  ruoli  transitori degli insegnanti nelle scuole
elementari,  a  norma  dell'art.  7  del decreto legislativo 7 aprile
1948, n. 262.
  Il  numero  dei  posti di ciascun ruolo provinciale e' stabilito in
base  al  numero  delle classi funzionanti con propri insegnanti alla
data dei 1 ottobre 1955.
 

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