Legge Ordinaria n. 56 del 04/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 26 febbraio 1958)
Disposizioni in favore degli ufficiali della Guardia di finanza, che cessano dal servizio permanente, passando dalla posizione di fuori quadro e fuori organico nella posizione ausiliaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  4  della  legge  9  aprile  1955, n. 278, e' sostituito dal
seguente:
  "All'ufficiale  che  cessa  dal servizio permanente ed e' collocato
nell'ausiliaria   per  eta'  o  in  applicazione  delle  disposizioni
contenute  nella  legge  di  avanzamento o nella riserva o in congedo
assoluto  per  eta'  o per ferite, lesioni o infermita' dipendenti da
causa  di  servizio,  compete,  per  un  periodo  di  otto anni dalla
cessazione  del  servizio, in aggiunta al trattamento di quiescenza e
all'eventuale  indennita' di ausiliaria, prevista dal precedente art.
3,  un'indennita'  speciale  annua lorda non riversibile nella misura
stabilita   dall'art.   68  della  legge  10  aprile  1954,  n.  113,
concernente  lo  stato  degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica.
  L'indennita'   e'  corrisposta  in  relazione  al  grado  rivestito
dall'ufficiale  all'atto  della  cessazione  dal servizio permanente.
Qualora  allo  scadere del periodo di otto anni l'ufficiale non abbia
compiuto  l'eta'  di  anni  65,  l'indennita'  e' corrisposta sino al
compimento dell'eta' suddetta.
  L'indennita'   stabilita   dal   presente  articolo  compete  anche
all'ufficiale  collocato  nella riserva o in congedo assoluto, che si
trovi  nelle  condizioni  di cui al primo comma del precedente art. 1
oppure  in quelle di cui al precedente art. 2, nella misura stabilita
dal quarto comma dell'art. 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113.
  Detta  indennita'  non  compete  invece  agli ufficiali collocati a
domanda  fuori  quadro  e  fuori  organico e successivamente comunque
transitati in ausiliaria nonche' a quelli collocati in ausiliaria dal
congedo  provvisorio o a domanda direttamente dal servizio permanente
effettivo.
  L'indennita'  prevista  dal  presente  articolo  sostituisce quella
stabilita dall'art. 1, primo comma del decreto legislativo 7 novembre
1947, n. 1457 e successive modificazioni".
 

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