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Legge Ordinaria n. 57 del 11/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 26 febbraio 1958)
Estensione della disposizione di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, a tutti gli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie che abbiano conseguito, o che conseguano, il titolo di studio prescritto per l'ex gruppo B dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.
Estensione della disposizione di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, a tutti gli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie che abbiano conseguito, o che conseguano, il titolo di studio prescritto per l'ex gruppo B dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Gli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie che alla data di entrata in vigore della presente legge sono muniti del titolo di studio prescritto per l'ex gruppo B dei dipendenti statali, possono, nel termine di tre mesi dalla data stessa, presentare istanza di passaggio nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Gli aiutanti che conseguano il titolo di studio di cui al primo comma successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare la istanza di passaggio nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie nel termine di tre mesi dalla data in cui il titolo di studio e' stato conseguito.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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