Legge Ordinaria n. 625 del 20/06/1958 (Pubblicata nella G.U. del 27 giugno 1958 n. 153)
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1958-59.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo  e'  autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a
quando  siano  approvati  per legge e non oltre il 31 ottobre 1958, i
bilanci  delle  Amministrazioni  dello  Stato  per l'anno finanziario
1958-59, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e
con  le  disposizioni  e  modalita'  previste nei relativi disegni di
legge,  costituenti  il  progetto  di bilancio per l'anno finanziario
medesimo, presentati alle Assemblee legislative il 29 gennaio 1958.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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