Legge Ordinaria n. 63 del 17/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 27 febbraio 1958)
Proroga della facoltà di trattenere nelle precedenti funzioni, in uffici del distretto della Corte di appello di Trento, magistrati di tribunale promossi alla categoria di magistrati di appello.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  magistrati  di  appello attualmente trattenuti nelle funzioni di
magistrato  di  tribunale  in  uffici  giudiziari del distretto della
Corte  di appello di Trento, in base all'art. 1 della legge 12 luglio
1949,  n.  452, alla legge 27 dicembre 1953, n. 943, ed alla legge 23
marzo  1956,  n.  184,  possono essere ancora trattenuti nella stessa
sede  e  nelle  stesse  funzioni, dal 1 luglio 1957 fino al 31 luglio
1959,  lasciando  vacanti  nel  ruolo  dei  magistrati  di appello un
corrispondente numero di posti.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 17 febbraio 1958

                               GRONCHI

                                              ZOLI - GONELLA - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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