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Legge Ordinaria n. 75 del 20/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 4 marzo 1958)
Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  vietato  l'esercizio  di  case  di prostituzione nel territorio
dello   Stato  e  nei  territori  sottoposti  all'amministrazione  di
autorita' italiane.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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