Legge Ordinaria n. 1001 del 25/11/1959 (Pubblicata nella G.U. del 30 novembre 1959 n. 289)
Riduzione a metà dell'imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni emesse dalle società per azioni e in accomandita per azioni.
La Camera dai deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  La seguente legge:
                           Articolo unico.

  Gli  interessi  delle obbligazioni emesse dalle societa' per azioni
ed  in accomandita per azioni dopo l'entrata in vigore della presente
legge  e  fino  al 30 giugno 1962, ed effettivamente circolanti, sono
assoggettati ad imposta di ricchezza mobile, con l'aliquota ridotta a
meta'.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo  a,  chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 novembre 1959

                               GRONCHI

                                                      SEGNI - TAVIANI
                                                           - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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