Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 101 del 18/03/1959 (Pubblicata nella G.U. del 1 aprile 1959 n. 78)
Relazione annua al Parlamento del Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.
Relazione annua al Parlamento del Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno trasmette ogni anno al Parlamento, entro venti giorni dalla presentazione della relazione generale sulla situazione economica del Paese, una sua relazione sull'attivita' di coordinamento svolta secondo il disposto dell'art. 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e dell'art. 10 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sugli investimenti effettuati in via ordinaria dai vari Ministeri e dalle Aziende e dagli Enti a partecipazione statale, nelle zone di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in via straordinaria dalla Cassa per il Mezzogiorno con la esposizione altresi' del programma di massima degli investimenti da effettuarsi nell'anno successivo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 marzo 1959 GRONCHI SEGNI Visto , il Guardasigilli: GONELLA
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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