Legge Ordinaria n. 1233 del 30/12/1959 (Pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 1960)
Proroga dei termini di cui agli articoli 63, 64 e 65 della legge 2 aprile 1958, n. 377, contenente norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  termini  di  cui  agli articoli 63, 64 e 65 della legge 2 aprile
1958,  n.  377,  sono  riaperti e prorogati per la, durata di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 dicembre 1959

                               GRONCHI

                                                   SEGNI - TAMBRONI -
                                                 TAVIANI - ZACCAGNINI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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