Legge Ordinaria n. 207 del 26/04/1959 (Pubblicata nella G.U. del 29 aprile 1959 n. 102)
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956 e ad alcune norme sulla disciplina della circolazione stradale con esso approvate.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Alle  norme  concernenti  la disciplina della circolazione stradale
approvate  con  il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre
1958, n. 956, sono apportate le seguenti modifiche:
  1)  Art.  2. - La definizione di centro abitato e' sostituita dalla
seguente:  "centro  abitato:  insieme  continuo di edifici, strade ed
aree delimitato, lungo le vie di accesso, da apposito segnale".
  La  definizione di corsia e' sostituita dalla seguente: "corsia una
suddivisione  della  carreggiata  avente  larghezza  sufficiente  per
permettere la circolazione di una fila di veicoli".
  2) Art. 5. - Al titolo, le parole: "autoveicoli e motoveicoli" sono
sostituite dall'altra: "veicoli".
  3)  Art.  11. - Ai secondo comma, sono aggiunte le seguenti parole:
"che  possa  generare abbagliamento o confusione con i dispositivi di
segnalazione".
  Al terzo comma, al primo periodo, la parola: "urbani" e' soppressa.
  Al  terzo  comma,  alla  fine  del  primo periodo, sono aggiunte le
seguenti  parole: "da parte dell'ente proprietario della, strada. Per
le  autostrade  o  strade in concessione l'autorizzazione e' data dal
concessionario, previo nulla osta dell'ente concedente".
  Al  terzo  comma,  al  secondo  periodo, sono soppresse le seguenti
parole: "dall'ente proprietario della strada".
  Al terzo comma, l'ultimo periodo e' soppresso.
  Il quarto comma e' sostituito dal seguente:
  "I  cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dal precedente
comma  non  devono  superare la superficie di sei metri quadrati; non
devono  essere  collocati  a distanza minore di tre metri dal confine
della  carreggiata;  non devono essere collocati a distanza minore di
duecento  metri  prima  dei  segnali stradali e di cento metri dopo i
segnali  stessi.  La  distanza  fra  i  cartelli  sara' stabilita con
decreto  del Ministro per i lavori pubblici e, ove esistano vincoli a
tutela delle bellezze naturali o del paesaggio o di cose di interesse
storico  ed  artistico,  di  concerto con il Ministro per la pubblica
istruzione.  Inoltre  non  possono essere collocati in corrispondenza
delle curve, sulle rocce e pareti rocciose".
  4)  Art.  16.  -  Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Gli
agenti,  al  fine di agevolare il traffico, possono far accelerare la
marcia  dei  veicoli  e possono far fermare o dirottare i veicoli che
provengono da una determinata direzione".
  5) Art. 25. - Al secondo comma, le parole: "quindici quintali" sono
sostituite dalle altre: "venticinque quintali".
  6)  Art.  29. - Al primo comma - al termine della lettera e) - sono
aggiunte le seguenti parole: "ad esse si applicano i limiti di sagoma
e di peso, di cui all'ultimo comma dell'art. 25".
  7)  Art.  32.  -  Al  primo  comma,  le  parole:  "metri 3,80" sono
sostituite dalle altre: "metri quattro".
  Il terzo comma e' sostituito dal seguente:
  "La lunghezza dei rimorchi non deve eccedere metri 6 se ad un asse,
metri  7,50 se a due assi, metri 8 se a tre o piu' assi; la lunghezza
totale dell'autotreno non deve comunque eccedere metri 18".
  8)  Art.  33.  - Al quarto comma, le parole: "non puo' raggiungere"
sono sostituite dalle altre: "puo' raggiungere".
  Al  sesto  comma,  le  parole:  "80 quintali" sono sostituite dalle
altre: "100 quintali".
  All'ultimo  comma,  dopo  le parole: "che supera", sono aggiunte le
altre: "salvo quanto disposto all'articolo 121".
  9)  Art.  36.  -  Al primo comma, sono premesse le seguenti parole:
"Nei casi previsti dall'articolo 109, primo comma".
  L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
  "Chiunque  circola  con  un  veicolo  a  trazione animale o con una
slitta,  non  provvisto  dei  dispositivi di segnalazione visiva, nei
casi  in cui l'uso dei medesimi e' prescritto, ovvero con dispositivi
non  conformi alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal
regolamento  e'  punito  con  l'ammenda  da  lire  quattromila a lire
diecimila".
  10) Art. 39. - E' sostituito dal seguente:
  "I  veicoli  a  trazione animale debbono essere muniti di una targa
contenente  la indicazione del proprietario, del comune di residenza,
della  categoria  di  appartenenza,  del  numero  di matricola e, per
quelli  destinati  al trasporto di cose, del peso complessivo a pieno
carico consentito, nonche' della larghezza dei cerchioni.
  La  targa  deve  essere  rinnovata  solo  quando occorre modificare
alcuna  delle  indicazioni  prescritte o quando le indicazioni stesse
non siano piu' chiaramente leggibili.
  La  fornitura  delle  targhe  e'  riservata al Ministero dei lavori
pubblici  che le distribuisce tramite i comuni, i quali le consegnano
agli  interessati  completate  delle  indicazioni stabilite dal comma
primo.  Per  tale  servizio l'interessato corrispondera' al comune la
somma di lire cento.
  I  veicoli  a  trazione  animale  sono  immatricolati  in  apposite
registro del comune di residenza del proprietario.
  I   comuni  possono  stabilire,  con  deliberazione  del  Consiglio
comunale,  speciali disposizioni per le targhe dei veicoli a trazione
animale in servizio pubblico, per il trasporto di persone.
  Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non munito della
targa  prescritta  e'  punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire
ventimila.
  Chiunque  viola  le  disposizioni  del  comma secondo ovvero quelle
adottate  ai  sensi  del comma quinto e' punito con l'ammenda da lire
quattromila a lire diecimila.
  Chiunque  abusivamente  fabbrica  o  vende  targhe  per  veicoli  a
trazione  animale,  ovvero  usa  targhe  abusivamente  fabbricate, e'
punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire diecimila
a lire ventimila, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato".
  11)  Art.  40.  -  Al  primo  comma,  dopo  le  parole iniziali: "I
velocipedi  debbono  essere  muniti",  sono  aggiunte  le  altre: "di
pneumatici nonche': ".
  All'ultimo  comma,  dopo  le  parole:  "con  un  velocipede",  sono
aggiunte le altre: "senza pneumatici o".
  12)  Art.  44.  -  Al  titolo,  la  parola: "veicoli" e' sostituita
dall'altra: "motoveicoli".
  13) Art. 51. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose di peso complessivo a
pieno  carico  non  inferiore  a 70 quintali debbono aver il posto di
guida a destra".
  14)  Art.  52.  -  Al  secondo  comma,  le  parole: "in conformita'
dell'articolo  54"  sono  sostituite  dalle  altre:  "in  conformita'
dell'articolo 53".
  15) Art. 53. - Dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente comma:
  "Per  i  ciclomotori  costituiti  da  un normale velocipede e da un
motore  ausiliario  di  cilindrata  fino  a 50 cmc, l'omologazione e'
limitata al solo motore".
  Al  secondo  comma,  dopo  le parole: "la fabbrica costruttrice dei
veicoli",  sono  aggiunte  le  altre:  "o  motori" e, dopo le parole:
"attestanti che il veicolo", le altre: "o il motore".
  16) Art. 58. - Al terzo comma, sono aggiunte le seguenti parole: "e
il  numero  delle  persone  che  possono  prendere  posto  sul sedile
anteriore".
  Al  quarto  comma,  al  secondo  periodo, sono soppresse le parole:
"nonche' di rimorchio".
  17)  Art. 60. - Le parole: "15 giorni" sono sostituite dalle altre:
"trenta giorni".
  18)  Art. 63. - Al primo comma, sono soppresse le parole: "macchine
agricole".
  Al  secondo  comma, le parole: "per sei mesi" sono sostituite dalle
altre: "per l'anno in corso".
  19)  Art.  64.  -  Al  primo  comma,  sono soppresse le parole: "le
macchine agricole".
  20)  Art. 68. - All'ultimo comma, le parole: "fino a tre mesi" sono
sostituite dalle altre: "da uno a tre mesi".
  21) Art. 69. - All'ultimo comma, dopo le parole:
  "macchina  agricola",  e' aggiunta l'altra "eccezionale" e, dopo le
parole: "senza avere", sono aggiunte le altre: "con se'".
  22) Art. 72. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Le  macchine  agricole  semoventi  di  cui  all'articolo 29, comma
primo,  lettere a), c), e), le mietitrebbie ed i rimorchi agricoli di
peso  complessivo  a  pieno  carico  superiore  a  15  quintali,  per
circolare   su  strada,  debbono  essere  muniti  di  un  certificato
rilasciato dall'Ispettorato della motorizzazione civile".
  Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "L'Ispettorato,  nella  cui  circoscrizione  si  trova  la  azienda
agricola alla quale e' destinata la macchina agricola o l'impresa che
effettua  lavorazioni meccanicoagrarie o che esercita la locazione di
macchine   agricole,  provvede  all'immatricolazione  e  rilascia  il
certificato  a colui che dichiari di tessere proprietario del veicolo
e sia titolare di detta azienda o impresa".
  Dopo il settimo comma, e' aggiunto il seguente comma:
  "Sulle  macchine  agricole puo' essere consentito il trasporto, per
motivi  di  lavoro,  dell'accompagnatore  di  animali  o  di prodotti
agricoli  e  sostanze  di uso agrario, nonche' degli addetti a lavori
agricoli".
  23)  Art. 73. - Al primo comma, le parole da: "al pubblico registro
automobilistico"   fino  alla  fine,  sono  sostituite  dalle  altre:
"all'Ispettorato  della  motorizzazione  civile,  il  quale  annota i
mutamenti sul certificato".
  Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Qualora  la  macchina  agricola  sia  trasferita  ad  una  azienda
agricola  o  ad  una  impresa  di  lavorazioni meccanico-agrarie o di
locazione  di  macchine  agricole  che  si  trova in altra provincia,
l'immatricolazione deve essere rinnovata".
  All'ultimo comma, le parole: "all'ente utenti motori agricoli" sono
sostituite   dalle   altre:   "all'Ispettorato  della  motorizzazione
civile".
  24)  Art. 74. - Al quarto comma, le parole: "sostituito all'Ufficio
del  pubblico registro automobilistico l'Ente utenti motori agricoli"
sono  sostituite  dalle  altre: "all'Ispettorato della motorizzazione
civile".
  25)  Art. 75. - Al primo comma, dopo le parole: "degli articoli 66,
67 e 68", sono aggiunte le altre: "commi primo e terzo".
  Al  secondo  comma,  le  parole: "dall'Ente utenti motori agricoli"
sono  sostituite  dalle altre: "dall'Ispettorato della motorizzazione
civile".
  26)  Art.  76: - Al primo comma, sono soppresse le parole: "escluse
quelle a vapore".
  27) Art. 79. - Al primo comma, lettera b), la parola: "quindici" e'
sostituita dall'altra: "quattordici".
  Al  terzo  comma,  la  parola:  "trovano" e' sostituita dall'altra:
"trovino".
  Il quarto comma e' soppresso.
  28) Art. 80. - L'ottavo comma e' sostituito dal seguente:
  "Il titolare di patente di guida deve, nel termine di venti giorni,
comunicare  alla  Prefettura,  nella  cui  circoscrizione si trova il
comune  di  residenza,  il  trasferimento  di residenza perche' venga
annotato sulla patente".
  29) Art. 81. - Al primo comma, la parola: "assoluta" e' soppressa.
  Al  primo  comma,  dopo le parole: "da un ispettore sanitario delle
Ferrovie  dello  Stato",  sono  aggiunte le altre: "o da un ispettore
medico  del lavoro", e, dopo le parole: "da un medico militare", sono
aggiunte le altre: "o da un medico condotto".
  Dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente comma:
  "Per la patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A si
fa  luogo all'accertamento qualora vi siano elementi per ritenere che
non esistano i requisiti fisici e psichici".
  30) Art. 82. - Al secondo comma, le parole: "indicate nell'articolo
1" sono sostituite dalle altre: "diffidate ai sensi dell'articolo 1".
  Dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente comma:
  "Per la patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A, i
requisiti  morali  potranno  essere  accertati dopo il rilascio della
patente".
  Al   terzo  comma,  le  parole:  "il  Ministro  dell'interno"  sono
sostituite dalle altre: "il Ministro per l'interno entro 60 giorni".
  L'ultimo comma e' soppresso.
  31) Art. 84. - Dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente comma:
  "I veicoli adibiti a scuola guida debbono essere assicurati, per la
responsabilita'  civile  dei danni derivanti dalla loro circolazione,
per  somme  non  inferiori  a  quelle  stabilite  dal  Ministero  dei
trasporti".
  32) Art. 85. - Al secondo comma, le parole: "L'esame previsto dalle
lettere   a),   b),  e  c)  e'  sostenuto  davanti  ad  un  ingegnere
dell'Ispettorato  della  motorizzazione civile" sono sostituite dalle
altre:  "L'esame  previsto dalla lettera a) e' sostenuto davanti a un
tecnico dell'Ispettorato della motorizzazione civile; quello previsto
dalle   lettere  b)  e  c)  e'  sostenuto  davanti  ad  un  ingegnere
dell'Ispettorato medesimo".
  Al  terzo comma, le parole: "puo' svolgersi", sono sostituite dalle
altre: "si svolge".
  Il quarto comma e' sostituito dal seguente:
  "L'esame  previsto  dalle lettere b) e c) non puo' essere sostenuto
prima   che   sia   trascorso   un   mese  dalla  data  del  rilascio
dell'autorizzazione  per l'esercitazione di guida e prima che risulti
che  il  titolare  sia  in  possesso  dei  requisiti  morali indicati
nell'articolo 82, comma primo".
  33)  Art.  87.  -  Al  secondo  comma,  le parole: "rispettivamente
elencate in precedenza nell'articolo 80" sono sostituite dalle altre:
"che   rispettivamente   le   precedono   nell'elencazione   di   cui
all'articolo 80".
  34)  Art.  88.  - Al secondo comma, le parole: "minorati o mutilati
fisici" sono sostituite dalle altre: "mutuati o minorati fisici".
  35) Art. 91. - E' sostituito dal seguente:
  "La  patente  di  guida e' sospesa dal Prefetto che l'ha rilasciata
quando  il  titolare non si presenti alla revisione disposta ai sensi
dell'articolo 89.
  La  patente puo' essere sospesa dal Prefetto alle persone diffidate
ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
  La patente e' sospesa dal Prefetto per un periodo da uno a tre mesi
quando  il  titolare  sia  incorso  in piu' violazioni delle seguenti
norme   di   comportamento,  anche  se  siano  intervenute  cause  di
estinzione dei relativi reati:
    a)  obbligo  di  osservare i limiti massimi di velocita', salvo i
casi punibili ai sensi del comma ottavo dell'articolo 103;
    b)  obbligo  di  fermarsi  e  di dare la precedenza a chi circola
sulle  strade  se, fuori dei centri abitati, proviene da un luogo non
soggetto a pubblico passaggio;
    c)  obbligo  di  dare  la  precedenza a chi circola su strada con
precedenza  ovvero,  se  le  strade  che incrociano sono entrambe con
precedenza,   obbligo  dia  arrestarsi  al  crocevia  e  di  dare  la
precedenza  a  chi  circola  sull'altra  strada,  qualora esista tale
obbligo;
    d)   divieto   di  sorpasso  a  destra  o  in  prossimita'  o  in
corrispondenza  delle  curve  o  dei  dossi o in altro caso di scarsa
visibilita';
    e)  divieto  di  sorpasso  di  autotreni,  di  autoarticolati, di
autosnodati  o  di  autocarri  con  autotreni  la cui motrice non sia
un'antovettura, con autoarticolati o con autosnodati;
    f)  obbligo  di  adoperare  i  proiettori  a  luce  anabbagliante
nell'incrocio con altri veicoli;
    g) obbligo di guidare facendo uso degli occhiali o di determinati
apparecchi prescritti in sede di rilascio della patente;
    h) divieto di guidare in stato di ebbrezza;
    i)   divieto   di   circolare  contromano  in  prossimita'  o  in
corrispondenza  delle curve, dei dossi o in ogni altro caso di scarsa
visibilita'.
  Qualora  piu'  violazioni delle norme di comportamento indicate nel
precedente   comma   siano  commesse  nel  periodo  di  un  anno,  la
sospensione della patente e' disposta da due a sei mesi.
  La  patente  e' sospesa dal Prefetto, per un periodo massimo di due
anni,  in  caso di investimento che abbia prodotto la morte o lesioni
personali  gravissime  o  gravi  e  in  ogni  caso di investimento di
persona,  se  il  conducente  non  abbia  ottemperato  all'obbligo di
fermarsi e di dare l'assistenza occorrente alla persona investita. Il
provvedimento   di   sospensione  della  patente  e'  comunicato  dal
Prefetto,  entro  otto  giorni, all'Autorita' giudiziaria inquirente.
Questa,  ove  nel  corso  dell'istruttoria  accerti che sono venuti a
mancare  i  motivi  della sospensione, ne da' notizia al Prefetto, il
quale dispone la revoca della sospensione stessa, sempreche' essa non
sia stata disposta per altra causa.
  Nel  caso  di  condanna  l'Autorita'  giudiziaria  dispone  con  la
sentenza  la  sospensione della patente da sei mesi a tre anni e, nei
casi  di  particolare  gravita',  la revoca. In tale ipotesi non puo'
essere rilasciata una nuova patente.
  Nel  caso  di  assoluzione  viene  data  notizia  della sentenza al
Prefetto,  il  quale  revoca  la sospensione, sempreche' essa non sia
stata disposta per altra causa.
  I  provvedimenti prefettizi di sospensione della patente, di cui ai
commi  terzo,  quarto  e  quinto, sono adottati sentito l'Ispettorato
della motorizzazione civile.
  Gli  ufficiali  ed  agenti  di  polizia  giudiziaria  sono tenuti a
fornire  al Prefetto e all'Ispettorato gli elementi di fatto relativi
all'investimento o alla non ottemperanza all'obbligo di fermarsi e di
dare l'assistenza occorrente alla persona investita.
  La restituzione della patente sospesa ai sensi dei commi precedenti
puo' essere subordinata a revisione ai termini dell'articolo 89.
  La sospensione e' annotata sulla patente.
  La patente e' revocata dal Prefetto:
    1)  quando  il  titolare  non  sia piu' in possesso dei requisiti
fisici e psichici prescritti;
    2)  quando  il  titolare  non  sia piu' in possesso dei requisiti
morali  previsti  dall'articolo  82,  comma  primo, ovvero non sia in
possesso  dei  requisiti  previsti  da  detto articolo, commi primo e
secondo,   qualora,   trattandosi  di  patente  ad  uso  privato  per
motoveicoli  della  categoria  A, gli accertamenti sull'esistenza dei
requisiti stessi siano stati eseguiti dopo il rilascio della patente;
    3)  quando il titolare, sottoposto ad esame di idoneita' ai sensi
dell'articolo 89, risulti non piu' idoneo.
  Nei  casi previsti dai commi sesto e settimo, il cancelliere presso
l'Autorita' giudiziaria che ha emesso i relativi provvedimenti ne da'
notizia al Prefetto.
  Avverso i provvedimenti del Prefetto e' ammesso ricorso al Ministro
per  i  trasporti,  il quale, se la sospensione sia stata disposta ai
sensi  del  comma  secondo,  decide  entro 60 giorni, di concerto col
Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per l'interno".
  36) Art. 92. - Al secondo comma, alla lettera a), le parole: "commi
terzo  e  quarto"  sono sostituite dalle altre: "comma terzo" e, alla
lettera  b), le parole: "commi quarto e quinto" sono sostituite dalle
altre: "comma quinto".
  Al  secondo comma, alla lettera e), le parole: "di sospensione e di
revoca"  sono  sostituite  dalle  altre: "relativi alla sospensione e
alla revoca".
  37) Art. 103. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Nei  centri  abitati  non  si  deve  superare  la  velocita' di 50
chilometri  all'ora,  salva  la facolta' dell'Ente proprietario della
strada  di stabilire, in conformita' alle direttive del Ministero dei
lavori  pubblici,  limiti  diversi  su  strade  o  tratti  di  strada
appositamente segnalati".
  Al  secondo  comma,  il  primo  periodo e' sostituito dal seguente:
"Fuori dei centri abitati, e sempre in conformita' alle direttive del
Ministero  dei  lavori  pubblici,  gli  Enti proprietari delle strade
possono stabilire limiti minimi e massimi di velocita'".
  Al  terzo,  comma,  al primo periodo, le parole: "75 quintali" sono
sostituite  dalle  altre:  "80  quintali",  le parole: "60 chilometri
all'ora"  sono  sostituite  dalle altre: "70 chilometri all'ora" e le
parole:  "50  chilometri  all'ora"  sono  sostituite dalle altre: "60
chilometri  all'ora";  al  secondo periodo, le parole: "50 chilometri
all'ora" sono sostituite dalle altre: "60 chilometri all'ora".
  Il penultimo comma e' sostituito dai seguenti:
  "Chiunque  supera i limiti massimi di velocita' di non oltre cinque
chilometri  e'  punito  con  l'ammenda  da  lire  quattromila  a lire
diecimila.
  Chiunque  supera  i  limiti  massimi  di  velocita' di oltre cinque
chilometri e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da
lire diecimila a lire quarantamila".
  38)  Art. 104. - Al penultimo comma, dopo le parole: "salvo diversa
segnalazione", sono aggiunte le altre: "rispettando la precedenza dei
veicoli provenienti dalla destra".
  Al penultimo comma, e' aggiunto il seguente comma:
  "Chiunque  circola  contromano  in  prossimita' o in corrispondenza
delle  curve, dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilita' e'
punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila".
  All'ultimo  comma,  dopo  le  parole:  "viola  le",  e' aggiunta la
parola: "altre".
  39) Art. 106. - Al terzo comma, le parole: "diminuire la velocita'"
sono sostituite dalle altre: "non accelerare".
  Il settimo comma e' sostituito dal seguente:
  "E'  vietato  il  sorpasso in prossimita' o in corrispondenza delle
curve,  dei  dossi  o  in  ogni  altro caso di scarsa visibilita'; e'
vietato   ai   conducenti   di  autotreni,  di  autoarticolati  e  di
autosnodati  il  sorpasso di autotreni, autoarticolati, autosnodati e
autocarri,  oltre  che  nei casi sopra previsti, anche nelle strade o
tratti   di  strada  in  cui  il  divieto  sia  imposto  da  apposite
segnalazioni.  Tali sorpassi sono sempre ammessi qualora si tratti di
strada  a  due  carreggiate  separate  o di carreggiata ad almeno due
corsie  per  ogni  senso  di marcia o di carreggiata a senso unico di
circolazione".
  Il penultimo comma e' sostituito dal seguente:
  "Chiunque  sorpassa  a  destra o in prossimita' o in corrispondenza
delle  curve,  dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilita' e
il  conducente  di  un  autotreno,  di  un  autoarticolato  e  di  un
autosnodato  che  sorpassa,  quando  e'  vietato,  un  autotreno,  un
autoarticolato,   un  autosnodato  o  un  autocarro,  e'  punito  con
l'arresto  fino  a tre mesi o con l'ammenda da lire ventimila ai lire
cinquantamila".
  40) Art. 107. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Durante  la  marcia  i  veicoli  devono essere tenuti, rispetto al
veicolo  che  precede,  ad  una  distanza  di  sicurezza tale che sia
garantito   in   ogni  caso  l'arresto  tempestivo  e  siano  evitate
collisioni con il veicolo che precede".
  Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Fuori  dei  centri  abitati,  la  distanza  tra gli autotreni, gli
autosnodati  e gli autoarticolati in marcia non puo' essere inferiore
a  100  metri  nelle  strade o tratti di strada in cui il sorpasso e'
vietato".
  41) Art. 109. - Al secondo comma, dopo la parola "velocipedi", sono
aggiunte le altre: "e dei ciclomotori".
  42)  Art. 110. - Al penultimo comma, le parole: "con l'arresto fino
a  tre  mesi  e con l'ammenda da "lire diecimila a lire quarantamila"
sono  sostituite;  dalle  altre: "con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da lire quindicimila a lire quarantamila".
  43)  Art. 115. - Al quinto comma, alla lettera a), le parole: "e in
prossimita'"  sono sostituite dalle altre: "o in prossimita'" e, alla
lettera  d),  le  parole: "e in corrispondenza" sono sostituite dalle
altre: "o in corrispondenza".
  44)  Art.  117.  -  Al  secondo  comma,  dopo le parole: "pericolo,
generico",  sono  aggiunte  le altre: "di cui i veicoli devono essere
dotati".
  Al  secondo comma, dopo le parole: "a luce riflessa", sono aggiunte
le  altre:  "conforme  alle caratteristiche che saranno stabilite dal
Ministero dei lavori pubblici".
  45)  Art.  121. - Al secondo comma, le parole: "in casi particolari
nei quali" sono sostituite dalle altre: "nei casi in cui".
  Al  secondo  comma le parole: "della portata" sono sostituite dalle
altre: "del peso complessivo".
  L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
  "Il  veicolo  non  puo'  proseguire il viaggio se il conducente non
avra' provveduto a riportare il carico nei limiti di legge".
  46)  Art.  124.  -  Al  terzo  comma,  le  parole:  "a  terra" sono
sostituite dalle altre: "da fermo".
  Il quarto comma e' sostituito dal seguente:
  "Sono  esclusi  dalle disposizioni dei precedenti commi gli autobus
adibiti  ad  autolinee urbane e gli altri autoveicoli nei casi in cui
sia, riconosciuto opportuno dai Ministero dei trasporti".
  47)  Art.  125. - Al primo comma, alla lettera d), sono aggiunte le
parole: "salvo casi di necessita'".
  48) Art. 127. - Il titolo e' sostituito dal seguente: "documento di
viaggio".
  Il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Gli  autobus  non  adibiti  a  servizio  pubblico  di  linea,  gli
autotreni,  gli  autosnodati  e gli autoarticolati, quando effettuano
percorsi  superiori  a  chilometri  250,  devono  essere muniti di un
documento,  rilasciato  dal  vettore  e contenente la indicazione dei
conducenti,  del  luogo  e  data  di  partenza,  del luogo di arrivo,
nonche' del carico trasportato. Tale documento deve essere conservato
per un anno dalla data di emissione".
  49)  Art.  133.  -  Al  penultimo  comma,  le  parole: "rimanendo a
disposizione  degli  agenti  di  polizia  giudiziaria  presenti" sono
sostituite  dalle  altre:  "mettendosi  immediatamente a disposizione
degli agenti di polizia giudiziaria".
  All'ultimo  comma,  dopo la parola: "arresto", e' aggiunta l'altra:
"preventivo".
  50)  Art. 134. - Al terzo comma, le parole: "tranne che sugli" sono
sostituite dalle altre: "al di fuori degli".
  51) Art. 137. - Al secondo comma, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
  "b)  agli  ufficiali  ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei
commi  primo  e  secondo  dell'articolo  221  del Codice di procedura
penale  ed  agli  ufficiali  e  sottufficiali  dei  Corpi  di polizia
municipale,   costituiti   in  forza  di  regolamenti  approvati  dal
Ministero dell'interno".
  Al  terzo  comma,  dopo  le  parole:  "polizia  giudiziaria",  sono
aggiunte  le  altre  "ed  agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di
polizia municipale".
  52) Art. 138. - I commi secondo, terzo e quarto sono sostituiti dai
seguenti:
  "Qualora,   per   qualsiasi   motivo,  il  pagamento  noli  avvenga
immediatamente,  il contravventore puo' provvedervi, anche a mezzo di
versamento  in  conto  corrente  postale, entro quindici giorni dalla
contestazione, presso l'ufficio che deve essergli all'uopo indicato.
  Per  ogni altra contravvenzione, prevista dalle presenti norme, per
la  quale  e'  stabilita  la sola pena della ammenda, quale ne sia il
massimo, il contravventore e' ammesso a pagare, entro quindici giorni
dalla contestazione e con le modalita' indicate nel precedente comma,
una  somma  corrispondente  alla  sesta  parte del massimo della pena
stabilita dalle presenti norme per la contravvenzione commessa.
  A  decorrere  dal  sedicesimo  giorno  e fino al sessantesimo dalla
contestazione, il contravventore puo' provvedere al pagamento, con le
modalita'  indicate  nel  secondo  comma, di una somma corrispondente
alla  terza  parte  del  massimo  della pena stabilita dalle presenti
norme per la contravvenzione commessa".
  53)  Art. 139. - Al secondo comma, le parole: "per meta' allo Stato
e   per   meta'"   sono   sostituite   dalle   altre:   "per  intero,
rispettivamente".
  Al terzo comma, la seconda parte - da "possa essere destinata" alla
fine - e' sostituita dalle seguenti parole: "possa essere destinata a
studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale,
alla  educazione  stradale e alla propaganda per la prevenzione degli
incidenti  stradali,  nonche'  all'assistenza e alla previdenza della
polizia   stradale,  dei  funzionari,  ufficiali  ed  agenti  di  cui
all'articolo  137. Le Province ed i Comuni determinano ogni anno, con
deliberazione  dei  rispettivi  Consigli,  quale  parte  del provento
spettante  ad essi, ai sensi del secondo comma del presente articolo,
possa  essere  destinata  alla  segnaletica stradale e all'educazione
stradale".
  54)  Art. 141. - Al quinto comma, sono premesse le seguenti parole:
"Salvo, comunque, il disposto dell'articolo 162 del Codice penale".
  55)  Art.  145.  -  Al  primo  comma,  dopo le parole: "le leggi 14
febbraio  1949, n. 85", sono aggiunte le altre: "24 dicembre 1950, n.
1165".
  Al secondo comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
  "Il regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, rimane abrogato, tranne
che  nel  titolo I (eccettuati l'articolo 1, n. 7, 8 e 9 e l'articolo
2, secondo comma) e negli articoli 105 e 113. L'articolo 108 di detto
decreto rimane in vigore, salva, la nuova disposizione per la patente
di  guida  ad  uso  privato  per motoveicoli della categoria A, i cui
diritti e spese sono complessivamente fissati in lire 150".
  56)  Art.  146.  -  Al  primo  comma,  le  parole:  "un  anno" sono
sostituite dalle altre: "due anni".
  Il terzo comma e' sostituito dal seguente:
  "I veicoli, di cui all'articolo 24, che superino le caratteristiche
ivi  indicate,  in  circolazione  alla  data di entrata in vigore del
regolamento, ovvero immessi in circolazione entro tre mesi dalla data
stessa,   possono  continuare  a  circolare  con  la  disciplina  dei
ciclomotori".
  Al  quinto comma, le parole: "destinato al trasporto di persone sia
di  peso  complessivo  a pieno carico superiore a 35 quintali e fino"
sono  sostituite dalle altre: "sia di peso complessivo a pieno carico
non superiore".
  Il sesto comma e' sostituito dal seguente:
  "Gli  autoveicoli e i rimorchi che superino i limiti di sagoma e di
peso  stabiliti  dagli articoli 32 e 33, in circolazione alla data di
entrata   in  vigore  delle  presenti  norme,  possono  continuare  a
circolare  fino  a  cinque anni dopo la data stessa; inoltre, possono
essere  ammessi  alla  circolazione i veicoli in corso di costruzione
denunciati  ai  Ministeri  dei  trasporti e dei lavori pubblici entro
quindici  giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme
e da questi accertati".
  Al   settimo  comma,  le  parole:  "sulla  sagoma  limite  previste
dall'articolo 32" sono sostituite dalle altre: "sulla sagoma limite e
sui pesi massimi previste dagli articoli 32 e 33".
  All'ottavo  comma,  le  parole: "40 quintali" sono sostituite dalle
altre: "70 quintali".
  Al decimo comma, e' aggiunto il seguente comma:
  "L'obbligo   del   freno  di  soccorso  per  gli  autoveicoli  e  i
filoveicoli si applica per i veicoli che entrano in circolazione dopo
sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento".
  Al dodicesimo comma, sono soppresse le parole: "macchine agricole".
  Al  quattordicesimo  comma, sono soppresse le parole: "e i rimorchi
agricoli".
  Dopo il quattordicesimo comma, e' aggiunto il seguente comma:
  "Entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti norme
le  macchine  agricole, di cui all'art. 72, debbono essere munite del
certificato per macchine agricole ed immatricolate".
  Al  sedicesimo  comma,  le  parole: "un anno" sono sostituite dalle
altre: "due anni".
  Al  diciassettesimo  comma,  le  parole: "sei mesi" sono sostituite
dalle altre: "un anno".
  L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
  "Le  patenti  di guida, per le quali alla data di entrata in vigore
delle   presenti   norme   e'   scaduto   il  periodo  di  validita',
continueranno  ad  essere valide fino alla sostituzione del documento
prevista   dal  comma  quindicesimo,  in  occasione  della  quale  si
provvedera' anche alla conferma della validita'".
  Dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente comma:
  "Le  norme,  di cui all'articolo 117, avranno effetto sei mesi dopo
la data di entrata in vigore del regolamento".
 

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