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Legge Ordinaria n. 397 del 22/05/1959 (Pubblicata nella G.U. del 24 giugno 1959 n. 148)
Norme per l'equiparazione degli studi compiuti presso l'Accademia militare e le Scuole di applicazione dell'Esercito al biennio propedeutico di ingegneria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  ufficiali in servizio permanente dell'Esercito provenienti dai
corsi   ordinari  svolti  presso  l'Accademia  militare  a  decorrere
dall'anno  accademico  1958-59 sono ammessi, a domanda, al primo anno
del  triennio  di  studi di applicazione per la laurea in ingegneria,
sempre che si trovino nelle seguenti condizioni:
    a)  aver  superato nei due anni di Accademia e nel primo anno del
corso  ordinario delle scuole di applicazione dell'Esercito gli esami
nelle materie proprie dei biennio propedeutico di ingegneria indicate
al  successivo  art.  2  o  in  quelle  altre  che  dagli ordinamenti
universitari  fossero stabilite per detto biennio, purche' i relativi
insegnamenti  siano  stati  impartiti  secondo  programmi  conformi a
quelli  del  biennio  propedeutico approvati con decreto del Ministro
per  la  difesa,  di  concentro  con  il  Ministro  per  la  pubblica
istruzione;
    b)  aver  conseguito  all'atto  dell'ammissione  in  Accademia il
diploma di maturita' classica o scientifica.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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