Legge Ordinaria n. 476 del 26/06/1959 (Pubblicata nella G.U. del 17 luglio 1959 n. 169)
Modificazioni all'art. 18 della legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie.
La   Camera  dei  deputati  ed,  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art. 18 della legge 8 marzo 1943, n. 153, e' cosi' sostituito "Ai
componenti la Commissione censuaria centrale, in luogo del gettone di
presenza,  e'  assegnata  una  indennita'  annua  nella  misura  gia'
prevista  dall'art.  2  del  decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 ottobre 1947, n. 1472.
  Ai  componenti  stessi,  incaricati  di  studiare  le  tariffe,  di
istruire  ricorsi  e di eseguire studi ed indagini per l'espletamento
di  compiti  demandati  alla Commissione da leggi speciali e' inoltre
attribuito un compenso in rapporto alla natura ed entita' dei compiti
espletati e comunque non superiore alle lire ventimila mensili.
  Agli stessi componenti che non siano funzionari dello Stato, quando
si  spostano  dalla  propria  residenza  per conto della Commissione,
spettano  le  indennita'  di  viaggio  e  di  soggiorno che giusta le
vigenti   disposizioni   competono  ai  funzionari  dello  Stato  con
qualifica  di  direttore generale (coefficiente di stipendio 900). Ai
componenti  che  siano  funzionari  dello  Stato  competono invece le
indennita'   di   viaggio   e  di  soggiorno  fissate  dalle  vigenti
disposizioni in relazione alla loro qualifica.
  Entro  i  limiti di disponibilita' dei fondi assegnati per le spese
relative  alla  Commissione, puo' essere affidata a cottimo, anche ad
estranei  alla Commissione censuaria centrale, l'esecuzione di lavori
ausiliari richiesti per l'espletamento dei suoi compiti, nonche' puo'
essere  dato  incarico  a  professori  universitari  o di istituti di
istruzione   superiore   e  a  tecnici  di  specifica  competenza  di
provvedere   alla  raccolta  di  elementi  economico-agrari  ed  alla
compilazione di analisi aziendali.
  I  compensi  da assegnarsi agli estranei alla Commissione censuaria
centrale  per l'esecuzione di lavori ausiliari saranno stabiliti caso
per caso, entro il limite massimo di lire 20.000 mensili, con decreto
del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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