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Legge Ordinaria n. 476 del 26/06/1959 (Pubblicata nella G.U. del 17 luglio 1959 n. 169)
Modificazioni all'art. 18 della legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie.
Modificazioni all'art. 18 della legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie.
La Camera dei deputati ed, il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 18 della legge 8 marzo 1943, n. 153, e' cosi' sostituito "Ai componenti la Commissione censuaria centrale, in luogo del gettone di presenza, e' assegnata una indennita' annua nella misura gia' prevista dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, n. 1472. Ai componenti stessi, incaricati di studiare le tariffe, di istruire ricorsi e di eseguire studi ed indagini per l'espletamento di compiti demandati alla Commissione da leggi speciali e' inoltre attribuito un compenso in rapporto alla natura ed entita' dei compiti espletati e comunque non superiore alle lire ventimila mensili. Agli stessi componenti che non siano funzionari dello Stato, quando si spostano dalla propria residenza per conto della Commissione, spettano le indennita' di viaggio e di soggiorno che giusta le vigenti disposizioni competono ai funzionari dello Stato con qualifica di direttore generale (coefficiente di stipendio 900). Ai componenti che siano funzionari dello Stato competono invece le indennita' di viaggio e di soggiorno fissate dalle vigenti disposizioni in relazione alla loro qualifica. Entro i limiti di disponibilita' dei fondi assegnati per le spese relative alla Commissione, puo' essere affidata a cottimo, anche ad estranei alla Commissione censuaria centrale, l'esecuzione di lavori ausiliari richiesti per l'espletamento dei suoi compiti, nonche' puo' essere dato incarico a professori universitari o di istituti di istruzione superiore e a tecnici di specifica competenza di provvedere alla raccolta di elementi economico-agrari ed alla compilazione di analisi aziendali. I compensi da assegnarsi agli estranei alla Commissione censuaria centrale per l'esecuzione di lavori ausiliari saranno stabiliti caso per caso, entro il limite massimo di lire 20.000 mensili, con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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