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Legge Ordinaria n. 489 del 04/07/1959 (Pubblicata nella G.U. del 21 luglio 1959 n. 173)
Nuove norme sulla facoltà di rappresentanza dei commercianti ambulanti titolari di licenza.
Nuove norme sulla facoltà di rappresentanza dei commercianti ambulanti titolari di licenza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. L'art. 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, e' sostituito dal seguente: "Il commercio ambulante deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza con il solo aiuto di familiari. Ciascuna licenza da' diritto all'esercizio della vendita a braccio a mezzo d'un solo banco, quadrupede, carretto o altro veicolo. Il sindaco, e l'assessore da lui delegato per materia, puo' autorizzare, per comprovata assoluta necessita', su conforme parere della Commissione prevista dall'art. 2, il titolare della licenza a farsi rappresentare nell'esercizio del commercio da un familiare ovvero, in mancanza o nella provata impossibilita', e per un periodo non superiore a sei mesi, da altra persona designata dal titolare medesimo. Il rappresentante assume verso la pubblica amministrazione gli stessi obblighi del titolare della licenza e ne risponde solidalmente con esso. Ai fini del presente articolo s'intendono per familiari i discendenti, i collaterali fino al quarto grado, il coniuge e gli ascendenti. La licenza non e' trasmissibile che ai discendenti e collaterali dei venditori ambulanti fino al quarto grado". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella raccota ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osseivarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 luglio 1959 GRONCHI SEGNI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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