Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 559 del 30/07/1959 (Pubblicata nella G.U. del 5 agosto 1959 n. 187)
Condono in materia tributaria per sanzioni non aventi natura penale.
Condono in materia tributaria per sanzioni non aventi natura penale.
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge: Art. 1. (Soprattasse, pene pecuniarie ed altre sanzioni non penali alle quali si applica il condono) Sono condonate le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia: a) di tasse e imposte indirette sugli affari, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo art. 3; b) di conservazione del nuovo catasto terreni, subordinatamente all'esecuzione, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, degli adempimenti richiesti. Sono altresi' condonate: c) le pene pecuniarie e le indennita' di mora relative alle infrazioni contemplate dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo art. 4; d) le pene pecuniarie relative all'infrazione contemplata dall'art. 4 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, nei confronti dei trasgressori che, nel termine di. 120, giorni dalla data di entrata in vigore della, presente legge, effettuino il pagamento dei diritti dovuti per ogni apparecchio di accensione illegittimamente detenuto; e) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi sul lotto, sulle lotterie, sui giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici, subordinatamente al pagamento, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei tributi dovuti; f) le pene pecuniarie non superiori a lire 5 milioni previste per le violazioni alle vigenti norme in materia valutaria; g) le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia di finanza locale non superiori a lire centomila; h) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dall'art. 13 del regio decreto-legge 25 ottobre 1941^ n. 1148, dall'art. 29 del regio decreto 29 marzo 1912, n. 239 e dall'art. 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sempreche', per quanto riguarda gli obblighi delle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, si ottemperi nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge agli adempimenti e formalita' che risultino omessi. Nelle ipotesi previste dagli articoli 25 e 26 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, non si puo' chiedere la dichiarazione di fallimento ne' si puo' disporre la sospensione dall'esercizio di una professione, di un'arte o, di un'altra attivita' lucrativa nei riguardi di contribuenti morosi che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dell'intero debito di imposta.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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