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Legge Ordinaria n. 1178 del 11/10/1960 (Pubblicata nella G.U. del 27 ottobre 1960 n. 264)
Istituzione del ruolo organico degli assistenti delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, degli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza.
Istituzione del ruolo organico degli assistenti delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, degli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Assistenti In corrispondenza delle singole cattedre di ruolo presso le Accademie di belle arti e delle singole cattedre di ruolo di materie artistiche presso i Licei artistici e' previsto un posto di assistente di ruolo. Gli assistenti vengono distribuiti in due ruoli a seconda che esplichino la loro opera nelle Accademie di belle arti o nei Licei artistici. La rispettiva carriera e' fissata dalla annessa tabella A ed il passaggio dalla I alla II classe di stipendio e' subordinato al rapporto favorevole del capo dell'Istituto. I compensi per prestazioni complementari attinenti alla funzione di assistente sono fissati nell'annessa tabella B. Il personale di cui al presente articolo e' statale ad ogni effetto di legge.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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